Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli,
In base all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, è previsto che si considerano come capi-famiglia:
- il padre;
- la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di, indennità di disoccupazione, o in servizio militare, sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia.
Si considerano altresì capi-famiglia:
- i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli, sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari;
- i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma art. 4, "i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge".
Inoltre, gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori di lavoro aventi la qualifica di operaio e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati. Il limite di età di 14 anni è elevato a 18 anni per i settori dell'industria, dell'artigianato, della lavorazione della foglia del tabacco, del commercio e delle professioni ed arti, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, qualora i figli siano conviventi con i genitori e a loro carico e no svolgano attività comunque retribuita. In ogni caso gli assegni sono corrisposti fino al 21.mo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale o media od universitaria e non presti lavoro retribuito.
Per i figli e le persone equiparate a carico i quali si trovino per grave infermità fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso.
La regola di base fissata dall'art. 4 è dunque quella per cui gli assegni sono corrisposti per ciascun figlio a carico. Il successivo art. 5 definisce la situazione di "carico" come quella in cui il capo famiglia provvede al mantenimento dei figli, stabilendo al riguardo una presunzione nel senso che la convivenza fa presumere il "carico". D'altra parte, l'art. 3 considera capo-famiglia, ai fini della corresponsione degli assegni per i figli, oltre al padre, la madre nubile con prole non riconosciuta dal padre.
In ogni caso, nell'ultimo comma di tale articolo vi è una completa equiparazione, ai fini in argomento, di ogni categoria di figli (legittimi o legittimati, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, e persino quelli che, non hanno in realtà un rapporto di filiazione con il capofamiglia, essendo nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge).
È avviso della giurisprudenza di legittimità che il nucleo essenziale di tali disposizioni si lasci facilmente ricondurre all'idea che all'onere economico riveniente dalla presenza di prole non completamente autosufficiente debba corrispondere un incremento di erogazione retributiva. Questo onere economico non appare nel sistema della legge strettamente legato alla convivenza, che, come detto, fonda solo una presunzione.
Ne costituisce segno eloquente, del resto, ad es., la previsione del comma 3 dell'art. 4, in base al quale se il figlio a carico frequenti una scuola professionale o media o universitaria e non presti lavoro retribuito, l'assegno è dovuto "in ogni caso" fino al 21.mo anno.
D'altra parte, come reso palese dalla previsione riguardante il rapporto di apprendistato, neppure la parziale capacità del minore di provvedere a se stesso costituisce fatto idoneo a far venire meno il diritto all'assegno per chi debba integrare tale capacità (ed infatti, nel regime anteriore al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modifiche nella L. 153/1988, la retribuzione conseguita dal figlio infraventunenne occupato come apprendista non è di ostacolo, qualunque ne sia l'ammontare, all'erogazione degli assegni familiari in favore del genitore capo famiglia. La legge infatti vieta di tener conto di tale reddito di lavoro ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza a carico, che (presunto "iuris tantum" in caso di convivenza del figlio con il genitore) può essere escluso - con il conseguente venir meno del diritto del genitore agli assegni familiari - solo dalla prova della disponibilità, da parte dell'apprendista, di redditi di origine diversa, e di entità tale da dimostrare una totale autosufficienza dell'apprendista, indipendentemente dalla retribuzione da lui percepita in corrispondenza delle prestazioni di lavoro: così Cass. 8 aprile 1992, n. 4285).
(...) continua
1) fa parte della Circolare Settimanale del Lavoro - OGGI IN PROVA GRATUITA
LA CIRCOLARE SETTIMANALE SUL LAVORO N. 35/2013 PAGG. 28
INDICE
LA NORMATIVA DEL LAVORO IN G. U.
GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA:
ANF E MINORI PRESSO SERVIZI SOCIALI DI R. STAIANO
I figli ed equiparati devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso, realizzandosi, nel caso di collocamento presso la famiglia di origine del minore affidato al servizio sociale, un'ipotesi di convivenza, con correlati oneri economici a carico del capofamiglia.
ITALIA LAVORO ED OPPORTUNITÀ LAVORATIVE PER I GIOVANI DI R. STAIANO
Italia Lavoro - nell’ambito del progetto Amva – Giovani Laureati Neet – pubblica un avviso per realizzare 3 mila tirocini di sei mesi a favore dei giovani che non studiano e non lavorano.
CARTELLA SANITARIA E D.M. 6 AGOSTO 2013 DI R. STAIANO
L’art. 40 del D. Lgs. 81/2008 prevede che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.
SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – FAC SIMILE
RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN BANCA DATI INPS– FAC SIMILE
LE RISPOSTE DELL’ESPERTO
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE (I PARTE)
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE N. 1 DEL 13.9.2013
GARANTE PRIVACY: COMUNICATO 11.9.2013 SULLA TUTELA DEI DATI DI STUDENTI E LAVORATORI SUI SITI WEB DELLE SCUOLE
PREVINDAI: COMUNICATO DEL 6.9.2013
REGIONI: LEGGE PROVINCIALE DI TRENTO, 22.7.2013, N. 15; LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, 26.7.2013, N. 11; REGOLAMENTO DELLA REGIONE MOLISE, 19.7.2013, N. 1
NORMATIVA CONTRATTUALE
CCNL: IPOTESI DI ACCORDO DEL 18.7.2013 TRA UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA E FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL PER DIPENDENTI AZIENDE CONCIARIE
GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO
COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS
LO SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 23.9.2013 AL 7.10.2013