L’articolo
16 del D.L. n. 63/2013, come integrato dalla legge di conversione, ha introdotto interessanti novità anche per quanto riguarda la detrazione relativa al recupero edilizio.
Tale detrazione, a differenza di quella per il risparmio energetico, è “a regime”, dall’1 gennaio 2012, nell’articolo 16 bis del TUIR.
Tuttavia, alla data del 30 giugno 2013 – in assenza di nuovi provvedimenti – si sarebbe esaurito il periodo di forte potenziamento disposto dall’articolo 11, 1° comma, del D.L. n. 83/2012,
convertito dalla legge n. 134/2012, in forza del quale la sono stati elevati
• dal 36 al 50 per cento la percentuale della detrazione
nonché
• da 48.000 a 96.000 euro l’importo massimo della spesa ammessa al beneficio alla quale si può applicare la predetta percentuale (sempre con riferimento a ciascuna unità immobiliare e considerando unitariamente le spese relative a un medesimo intervento ancorché sostenute in più periodi di imposta).
Il termine suddetto è stato ora prorogato al 31 dicembre 2013, mentre le fattispecie agevolabili e le regole applicative non sono state modificate, rimanendo confermate quelle già note, salvo quanto si dirà.
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1) Il potenziamento degli interventi antisismici
Il comma 1 bis dell’articolo 16 ha, infatti, stabilito che per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917/86, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 63/2013, ossia
dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (S.O. n. 72 alla G. U. n. 105 dell'8 maggio 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive,
spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
La norma merita alcune considerazioni e richiederebbe una formulazione più precisa o un’interpretazione ampia da parte delle Entrate per evitare di vanificarla in buona misura.
Il richiamo effettuato alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR si riferisce agli interventi “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
Trattasi di interventi non banali, che spesso non potranno essere posti in essere nel ristrettissimo lasso di tempo fissato dalla novella (dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013).
La fattispecie di cui alla lettera i) era già “a regime”, come tutta la detrazione per il recupero edilizio: pertanto, la portata innovativa della norma deve essere ricercata nella percentuale della detrazione, elevata al 65 per cento, in luogo di quella del 50 per cento già vigente, mentre l’importo massimo della spesa suscettibile di fruire della detrazione è stato mantenuto invariato ad euro 96.000.
La nuova misura così potenziata è, tuttavia, selettiva, sotto più aspetti. Infatti, essa vale solo per le costruzioni:
• adibite ad abitazione principale. Il requisito – vertendo in tema di imposte sui redditi – deve essere verificato secondo la definizione stabilita dall’articolo 10, comma 3 bis, del TUIR, ai sensi del quale “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata”.
Non rilevano, pertanto, i più stringenti requisiti richiesti ai fini IMU dall’articolo 13, 2° comma, del D.L. “Salva Italia” n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011) per il quale “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”; oppure
• adibite ad attività produttive: questa locuzione non fa riferimento ad alcun tipo di attività produttiva, per cui pare suscettibile di ricomprendere sia quelle rivolte alla produzione di beni che quelle per la produzione di servizi.
Quanto ai soggetti che di tali immobili devono essere proprietari o possessori o detentori, ricordiamo che la detrazione per il recupero edilizio si applica ai soli immobili residenziali delle persone fisiche o delle società di persone, non anche a quelli delle società di capitali e agli enti.
Pertanto, salvo che dall’Agenzia delle Entrate non intervenga un’interpretazione elastica ed estensiva – ma lo reputiamo improbabile, per svariate ragioni – che, al contempo, valorizzi il riferimento alle attività produttive e leghi il richiamo alla lettera i) dell’articolo 16 bis, comma 1, del D.P.R. n. 917/86 al solo fine di identificare le tipologie di interventi oggetto della novella – dall’ambito applicativo resteranno esclusi enti e società di capitali, soggetti che molto spesso possiedono o detengono immobili adibiti ad attività produttive.
Al fine di fruire della percentuale (temporaneamente) potenziata della detrazione, gli edifici devono poi ricadere nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (G.U. 105/2003), il cui elenco è reperibile tra gli allegati all’indirizzo
www.protezione civile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp
2) La nuova definizione di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
A tale definizione fanno riferimento molte importanti norme della fiscalità immobiliare, anche per quanto riguarda le detrazioni sul recupero edilizio ed energetico.
In particolare, la nuova definizione – valida dal 21 agosto 2013, giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della legge di conversione del D.L. n. 69/2013 - ricomprende fra le ristrutturazioni edilizie attuate mediante demolizione e fedele ricostruzione, con l’eccezione degli immobili vincolati, anche quelle che nella riedificazione rispettano il solo volume dell’edificio preesistente, mentre in precedenza era richiesto il doppio requisito consistente nel rispetto sia del volume che della sagoma, in mancanza dei quali si ricadeva nella ben diversa fattispecie della nuova costruzione.
Anche di questa novità si dovrà tenere conto nell’applicazione delle norme fiscali e, per quanto interessa in questa sede, della disciplina delle detrazioni immobiliari, nonché della prassi pregressa a esse relativa.
Nuova definizione di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett.d), D.P.R. n. 380/2001
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
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3) Le novità in materia di detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
L’articolo 16, 2° comma, del D.L. n. 63/2013 ha poi introdotto una detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in connessione finalizzati all’arredo degli immobili “oggetto di ristrutturazione”.
La legge di conversione ha ampliato l’ambito applicativo della norma rispetto alla versione contenuta nel D.L. n. 63/2013, tuttavia non si è colta tale opportunità al fine di dare la necessaria chiarezza alla disposizione sotto vari aspetti.
Sui molteplici aspetti dubbi è auspicabile che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sia celere, ma anche ampia, onde evitare di vanificare la volontà – espressa nella relazione illustrativa - di rilanciare i consumi per un settore strettamente connesso a quello immobiliare, da parecchi anni in grave sofferenza, e anche di rilanciare gli acquisti di elettrodomestici avanzati idonei ad arrecare un minor consumo di energia.
Articolo 16, 2° comma, del D.L. n. 63/2013
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, é calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
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Osserviamo che l’attuale disposizione presenta una formulazione meno precisa e alcune evidenti differenze rispetto a quella in passato emanata con l’articolo 2 del D.L. n. 5/2009 (convertito dalla legge n. 33/2009), in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva fornito interessanti chiarimenti con le circolari n. 35/E/2009 e 21/E/2010.
Da ciò conseguono limiti e difficoltà nell’estendere tali delucidazioni alla nuova normativa, ferma l’utilità di esaminare con attenzione entrambi i citati documenti di prassi in quanto, sia pure con senso critico, è possibile estrapolare chiarimenti utili anche ai fini dell’attuale detrazione: ad esempio, circa la possibilità di calcolare la detrazione anche sulle spese sostenute per il trasporto e il montaggio di mobili ed elettrodomestici, purché pagate anche esse con bonifico bancario o postale (circ. 21/E/2010, par. 2.4).
La “vecchia” disposizione di cui al D.L. n. 5/2009 stabiliva quanto segue.
Articolo 2 del D.L. n. 5/2009 (L. n. 33/2009)
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge n. 449/97, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, é riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, , esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo é cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 n. 244/2007.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, é calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
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I principali dubbi che l’attuale norma di cui al D.L. n. 63/2013 pone sono i seguenti:
• la norma prevede una precisa decorrenza per le spese agevolabili, che devono essere sostenute dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013 (si noti bene: non dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, benché tale precisazione circa la decorrenza sia stata inserita in sede di conversione), ma è priva di un termine di validità cosicché si può alternativamente ipotizzare che la norma continuerà ad avere effetto anche per le spese che saranno sostenute dopo il 31 dicembre 2013 (la normativa sul recupero edilizio, infatti, come detto, è “a regime” nell’articolo 16 bis del TUIR e dopo il 31 dicembre 2013 potrà proseguire automaticamente con i vecchi parametri del 36% e di euro 48.000) oppure che a tale data cesserà di avere effetto in corrispondenza con il venire meno – salvo ulteriori proroghe – delle attuali misure di temporaneo potenziamento dei parametri relativi alla detrazione sul recupero edilizio (50% ed euro 96.000).
Il semplice richiamo contenuto nel comma 2 alla detrazione di cui al comma 1 e il semplice rinvio che quest’ultimo fa all’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83/2012 (1) - il quale, a sua volta, opera un richiamo assai lineare all’articolo 16 bis del TUIR – ci sembra possa deporre a favore dell’interpretazione più estensiva.
Sul punto, peraltro, riteniamo che il legislatore non mancherà di intervenire a breve per precisare una data di fine efficacia della detrazione, cosicché, sul piano pratico, è consigliabile che chi si trova nella condizione di poter fruire del beneficio in esame non si attardi e ne approfitti entro il 31 dicembre 2013;
• la norma non precisa il rapporto che deve legare il bonus per mobili ed elettrodomestici all’intervento di recupero. Utilizza il termine “ristrutturazione”, ma non è chiaro se intenda farlo in senso strettamente “tecnico” o in modo generico. Non è, conseguentemente, chiaro se per legittimare il bonus sugli arredi sia idoneo qualunque intervento, fra i tanti previsti dall’articolo 16 bis del TUIR (alcuni, tra l’altro, privi di carattere propriamente edilizio) oppure se si debba porre in essere un vero e proprio intervento di “ristrutturazione” edilizia, ai sensi della definizione fornita dall’articolo 3, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001.
Da parte nostra propendiamo per una lettura estensiva e “atecnica” del termine “ristrutturazione”, utilizzato talvolta anche nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate quale sinonimo di “recupero”. D’altra parte, tale termine lo si ritrova anche nell’articolo 16 bis del medesimo D.L. n. 63/2013 e, anche in quel caso, sembra essere utilizzato in senso generico e improprio, quale sinonimo della ben più ampia categoria degli interventi di recupero contemplati dall’articolo 16 bis del TUIR.
Peraltro, anche ammettendo che tale ipotesi interpretativa sia quella corretta, non è neppure chiara la tempistica che deve legare fra loro l’intervento di recupero e l’acquisto degli arredi: il primo deve essere stato avviato anch’esso a partire dal 6 giugno 2013 oppure potrebbe essere stato avviato in precedenza ? E, in questo secondo caso, da quando ? Dal 26 giugno 2012, data di potenziamento degli attuali parametri della detrazione per il recupero edilizio o da altra data ?) Nel caso favorevole in cui possa essere stato avviato prima del 6 giugno 2013, doveva essere ancora in corso a tale data o poteva essere stato già ultimato ?
La disposizione non fornisce indicazioni al riguardo, diversamente da quanto era stato fatto con l’articolo 2 del D.L. n. 5/2009.
Di sicuro, la finalità di incentivare la spesa per arredi al fine di dare una mano al settore del mobile e degli elettrodomestici è evidente e certa, essendo espressamente dichiarata nella relazione illustrativa al D.L. n. 63/2013, al pari di quella di rilanciare il settore delle costruzioni attraverso la proroga dei parametri potenziati per il recupero edilizio (2) : ciò potrebbe spingere a sostenere una tesi estensiva, interpretando la norma, quanto meno, nel senso che il bonus per mobili e arredi competa in correlazione a qualsiasi intervento che, alla data del 6 giugno 2013, non fosse stato ancora concluso; non possiamo però escludere neppure una lettura più restrittiva da parte delle Entrate.
Sembra, comunque, che l’avvio dell’intervento di recupero debba precedere l’acquisto degli arredi, anche se il sostenimento della spesa per questi ultimi non debba fare necessariamente seguito alle spese di recupero, potendo anche precedere tali pagamenti in tutto o in parte, così come precisato dalla circolare n. 21/E/2010, par. 2.1, in relazione alla pregressa norma di cui all’articolo 2 del D.L. n. 5/2009.
• il richiamo alla normativa per il recupero edilizio sembra comportare che l’unità immobiliare debba avere destinazione residenziale, nei termini già precisati dall’Agenzia delle Entrate per la detrazione sul recupero edilizio.
La formulazione della norma, palesemente differente sul punto rispetto a quella di cui al D.L. n. 5/2009, fa, tuttavia, pensare che il beneficio sia applicabile anche per l’acquisto di arredi destinati a parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione residenziale (paragrafi 3.1 e 3.2 della circolare n. 57/E/1998), che siano stati interessati da interventi di recupero;
• la norma non precisa se l’”ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”, previsto per le spese per arredi, debba essere riferito alla totalità degli immobili posseduti dal contribuente o se debba essere invece riferito al singolo intervento e sia, quindi, suscettibile di applicazione per una pluralità di cespiti posseduti o detenuti da uno stesso soggetto, secondo i medesimi meccanismi in vigore per la detrazione sugli interventi di recupero. Un importante elemento a favore dell’interpretazione più favorevole deriva dall’applicazione fatta dall’Agenzia delle Entrate per il vecchio bonus arredi, in presenza di una identica formulazione delle due norme per quanto riguarda tale specifico aspetto (circolare 35/E/2009, par. 4);
• senz’altro, i pagamenti di mobili ed elettrodomestici dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità e contenuti già previsti per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati: una precisazione in tale senso è stata prontamente fornita dall’Agenzia delle Entrate con apposito comunicato stampa del 4 luglio 2013;
• ci si domanda se il bonus per gli arredi possa essere fruito anche da coloro che acquistano unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente fatti oggetto di recupero “pesante” (restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) fruendo della detrazione del 36/50 per cento nella particolare forma prevista dal 3° comma dell’articolo 16 bis del TUIR: a nostro parere, la risposta può essere positiva, essendo tale fattispecie una delle tante in cui si articola il bonus per il recupero edilizio, come confermato anche dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi 2013 (periodo di imposta 2012) nei quali è stata riconosciuta l’applicabilità anche in tali ipotesi dei parametri potenziati (50% e euro 96.000) dal D.L. n. 83/2012.
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4) Note
Nota 1
Art. 11, 1° c., del D.L. n. 83/12:“Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del D.P.R. n. 917/86, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis”.
Nota 2
Così, infatti, recita la Relazione illustrativa al D.L. n. 63/2013: “La finalità della proroga è di incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con lo scopo di favorire la ripresa del mercato delle costruzioni, che rappresenta tradizionalmente uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL. (…) La disposizione contenuta nel comma 2 prevede una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (…). Tale misura si prefigge di favorire la ripresa economica, e l’offerta occupazionale, del settore legato alla filiera della lavorazione del legno, attualmente in forte crisi”