Un importante novità apportata con la conversione in legge del decreto del fare, (art. 52 comma 1 lett. m-bis D.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013) riguarda il divieto della procedura di iscrizione del fermo di beni mobili nel caso in cui il debitore possano dimostrare che il bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione.
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, c.d. ganasce fiscali, è una misura cautelare utilizzata dagli agenti della riscossione a seguito di mancato pagamento di somme dovute su tutti i beni mobili registrati. La novità ha una grande rilevanza ovviamente per il fermo che riguarda gli autoveicoli come bene strumentale maggiormente utilizzato dai lavoratori, siano artigiani professionisti agenti, ecc..
Prima della modifica e della sua entrata in vigore avvenuta il 21 agosto 2013 il fermo amministrativo dell'auto si attuava a seguito di notifica di una cartella di pagamento (o di accertamento esecutivo), se il contribuente non provvedevano al versamento delle somme contestate entro rispettivamente 60 o 90 gg. Dopo questo termine veniva notificato un fermo con invito a saldare il dovuto entro i 20 giorni successivi. Decorso inutilmente anche questo termine Equitalia, o il concessionario competente, iscriveva nei registri mobiliari il provvedimento, comunicandolo al debitore. In particolare quindi gli autoveicoli sottoposti alla misura restrittiva vengono iscritti in uno speciale lista al Pra e non devono circolare fino al saldo delle somme dovute : pena una sanzione di oltre 2.500 euro.
Ora, con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto del fare si introduce invece la possibilità per il contribuente di evitare la procedura del fermo amministrativo se, entro il nuovo termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva, il debitore o i coobbligati possono offrire prova all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
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