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SICUREZZA - RESPONSABILITÀ PENALE SE MANCA IL PIANO OPERATIVO

Sicurezza - Responsabilità penale se manca il Piano Operativo

La sentenza della Cassazione n. 31304 del 22 Luglio 2013 ribadisce la responsabilità penale del datore di lavoro anche per il dipendente della ditta in subappalto coinvolto in un infortunio mortale

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Vi è la responsabilità dell'amministratore unico di una s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di smaltimento di lastre di eternit e realizzazione di nuova copertura per l' infortunio mortale di un lavoratore.
IL CASO
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale, giudicava responsabile della morte del lavoratore il datore di lavoro, in qualità di amministratore unico dell’impresa appaltatrice dei lavori di smaltimento di lastre di eternit e sostituzione ovvero realizzazione di nuova copertura con lastre in alluminio su un immobile. Tale datore di lavoro aveva omesso di adottare prima dell'esecuzione dei lavori gli apprestamenti necessari a garantire l'incolumità degli addetti ai menzionati lavori, e nello specifico non risultava in alcun modo l'obbligatoria redazione del documento per la sicurezza, POS, sicché il lavoratore, dipendente della ditta subappaltatrice che aveva ricevuto la commessa, nell'attendere ai propri compiti precipitava al suolo, riportando lesioni che ne cagionavano la morte.
La Corte di Appello confermava la descritta pronuncia.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il datore di lavoro, con unitario motivo, ossia deduce falsa applicazione di legge e vizio motivazionale, per non aver la Corte di Appello tenuto conto della decisiva incidenza della violazione perpetrata dai committenti, i quali omisero di nominare il coordinatore alla sicurezza e progettazione, perché la presenza del medesimo avrebbe significato operare un controllo preventivo in ordine alla identità delle aziende operanti e al rispetto delle linee guida di sicurezza; ed altresì la decisività della sottoscrizione del contratto di appalto, "che trasferisce l'onere della sicurezza direttamente in capo ai committenti". Tale violazione avrebbe valore assorbente rispetto a qualsiasi altro onere posto in capo all'appaltatore.
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato.

1) Leggi il Commento completo ed il testo integrale della sentenza:


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