Il D. Lgs. 151/2001 all’art. 32 prevede il diritto della lavoratrice di usufruire del congedo parentale in modo frazionato o anche in singoli giorni, scegliendo liberamente il giorno in cui rientrare al lavoro; la giurisprudenza ha però evidenziato un punto controverso : quello di stabilire se, qualora la lavoratrice rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero nel giorno precedente una festività infrasettimanale, i giorni di sabato o di domenica o comunque i giorni festivi successivi al giorno di rientro, debbano essere computati o meno.
Secondo l’orientamento maggioritario di legittimità (Cass. n. 17984 del 2010; Cass. n. 16207 del 2008), il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà; La fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Sviluppo logico del ragionamento è la conclusione secondo cui i giorni festivi che non ricadono nel periodo di congedo parentale non sono computabili come giorni di fruizione del congedo stesso. Alle stesse conclusioni deve ovviamente pervenirsi, mutatis mutandis, nell'ipotesi di interruzione del congedo nel giorno prefestivo nel caso di festività infrasettimanali.
1) fa parte della Circolare del Lavoro: l'aggiornamento per i Consulenti del lavoro
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