- la riduzione della pressione tributaria;
- la certezza del diritto;
- la semplificazione di adempimenti a volte troppo complessi e gravosi per i contribuenti. A tal fine, alcuni adempimenti vengono eliminati o unificati concentrando il più possibile gli obblighi fiscali e viene modificato il modo in cui effettuarli, favorendo e implementando il canale telematico.
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1) Le semplificazioni amministrative in corso
- a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello Unico 2014), i dati e le notizie relativi alle minusvalenze da partecipazione di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro andranno indicati solo nella dichiarazione dei redditi e non dovranno più essere inviati documenti alla Direzione Regionale competente. Analogo discorso vale per le minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro, la cui comunicazione andrà effettuata con la dichiarazione dei redditi e non più alla Direzione Regionale competente.
- sempre a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello Unico 2014), esce di scena il modello Iva 26Lp per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. I dati che finora erano indicati nel modello confluiranno nella dichiarazione annuale Iva presentata dall’ente o società controllante;
- dal modello Unico 2014 (periodo d'imposta 2013), il quadro EC diventerà più snello;
- a partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012, potranno essere unificati in un unico modello i dati relativi allo spesometro, alle comunicazioni sui dati dei contratti di leasing e noleggio ed alle operazioni black list; inoltre, sarà previsto che, nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente, ai fini dello spesometro, il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare complessivo dell’imposta;
- saranno semplificati gli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. In particolare, saranno esclusi dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. La comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui;
- verranno implementati i servizi online, in particolare del Cassetto fiscale, mentre il modello F24 accoglierà un maggior numero di codici tributo.
2) Le semplificazioni fiscali del Ddl semplificazioni
- viene innalzata la soglia di detraibilità dell'IVA per le spese per omaggi a 50 euro (finora la detrazione era ammessa solo per gli omaggi di valore unitario inferiore a 25,82 euro). In tal modo, la soglia ai fini Iva si allinea a quella delle imposte dirette;
- gli agenti di commercio non dovranno più presentare ogni anno la dichiarazione che consente loro di ottenere l’applicazione della ritenuta di acconto nella misura ridotta del 20% (in luogo del 23%) sulle provvigioni legate ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, ma dovranno ripresentarla solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d’acconto ridotte. Per ottenere l’applicazione delle ritenute nella misura del 20%, gli agenti finora dovevano dichiarare ai loro committenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi e la dichiarazione aveva effetto solo per l’intero anno solare successivo.
- scompare l’obbligo per le società o gli enti non residenti di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, i dati del rappresentante in Italia;
- sarà sufficiente un’unica istanza per ottenere il pagamento in conto fiscale dei rimborsi dei crediti d’imposta e dei relativi interessi maturati, senza più dover presentare due richieste separate, e gli interessi vengono liquidati e pagati dall’agente della riscossione contestualmente all’erogazione dei rimborsi;
- la dichiarazione di successione dovrà essere presentata solo se l’attivo supera i 75.000 euro (prima 25.822,84 euro) ed è devoluto a coniuge e parenti in linea retta. Diventa più facile, poi, allegare la documentazione alla dichiarazione di successione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma saranno sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- viene esteso anche alle società tra professionisti il trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti, che prevede che il reddito di lavoro autonomo prodotto venga attribuito ai soci per trasparenza;
- la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento spetterà all’esportatore abituale e non al fornitore dal 1° gennaio 2014;
- la comunicazione delle operazioni con Paesi black list diventerà annuale e sarà dovuta solo se l'importo di queste supererà i 1.000 euro, e non più i 500 euro come finora previsto;
- sarà più facile aderire ai regimi speciali (es.: trasparenza, consolidato o tonnage tax), grazie alla comunicazione dell’opzione direttamente in dichiarazione.
- le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, acquistate direttamente dal committente per il professionista, non costituiscono più compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo (ad oggi, tali spese sono deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate in fattura).