In tutte e tre le procedure paraconcorsuali disciplinate dalla
Legge n° 3 del 2012, cioè nell’
accordo di composizione, nel
piano del consumatore e nella
liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Tali organismi sono disciplinati
dall’art. 15 della Legge citata che è stato attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento (art. 1° del D.M. 202/2014). I contenuti di tale decreto ministeriale sono esaminati in successivi articoli.
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1) I compiti dell’Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento
L’art. 15 della Legge 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici (tendenzialmente tutti, ma il Decreto di attuazione ha limitato questa possibilità solo ad alcune, per quanto vaste, categorie) che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità (1° comma).
Essi devono iscriversi in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia che lo ha istituito col suo Decreto n° 202 del 2014 che disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione in esso, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento, come previsto dall’art. 1° del Decreto in attuazione del 2° e del 3° comma dell’articolo citato. Assieme alla domanda di iscrizione nel registro gli organismi devono depositare presso il Ministero anche il loro regolamento di procedura.
In particolare, gli organismi di mediazione costituiti dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all’art. 22, comma 4°, lettera a), della Legge n° 328 del 2000 sono iscritti di diritto, previa soltanto la presentazione di una domanda, in questo registro (1° comma). Riteniamo che la norma citata voglia riferirsi sia agli organismi di mediazione per la conciliazione che agli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento che non svolgono anche la procedura di mediazione disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 2010 costituiti da questi ordini professionali e non direttamente a questi ultimi come dice, secondo noi erroneamente, la lettera della norma. Lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui una Camera di Commercio costituisca un organismo che svolga solo le procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
Ai sensi del commi da 5° ad 8° dell’art. 15 della
Legge 3/2012 l’organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, oltre a quanto previsto negli articoli da 6 a 14-terdecies della stessa legge, esaminati nei precedenti paragrafi,
ha i seguenti compiti:
• assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore ed all’esecuzione dello stesso. Nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore questo vale solo se il Giudice nomina come liquidatore l’organismo di composizione (possibilità che esamineremo tra poco);
• verificare, in tutte e tre le procedure paraconcorsuali che abbiamo esaminato, la veridicità dei dati contenuti nella proposta o nella domanda di avvio della procedura e nei documenti ad essa allegati ed attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore o quello della liquidazione del patrimonio del debitore;
• effettuare le attività di pubblicità e le comunicazioni (a tutte le parti della procedura o ai soli creditori) disposte dal Giudice in tutti e tre i procedimenti che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti. Tali comunicazioni devono essere effettuate per mezzo della posta elettronica certificata (PEC) se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle Imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei liberi professionisti (c.d. INI–PEC, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed utilizzabile gratuitamente da chiunque) e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o raccomandata cartacea con avviso di ricevimento;
• quando il Giudice lo dispone ai sensi del 1° comma dell’art. 13 (per le procedure di accordo di composizione e di piano del debitore) o del 2° comma dell’art. 14-quinquies (per la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore) della Legge 3/2012, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore. L’attribuzione di questa funzione all’organismo può essere prevista dal debitore nella proposta di accordo di composizione o di piano del debitore da lui presentata al Tribunale, ai sensi del 1°comma dell’art. 7, in modo tale che il Giudice deve nominare un organismo di composizione come liquidatore, ma, riteniamo, non necessariamente quello indicato dal debitore.
2) Anche avvocati e commercialisti possono svolgere i compiti degli organismi di composizione
Il comma 9° dell’art. 15 dispone poi che i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge agli organismi di composizione in queste procedure possono essere svolti anche da un professionista (avvocato o commercialista) o da una società di professionisti che abbiano i requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall’art. 28 del RD 267/1942 o da un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato.(1)
I compensi per questi soggetti sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività relative alle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività relative alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.
Dal momento che questa riduzione del compenso è prevista da una norma di legge ordinaria, essa non può che prevalere su quella stabilita da eventuali norme regolamentari contrastanti, in questo caso il 1° comma dell’art. 14 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che prevede che il sistema di calcolo del compenso previsto da questo decreto si applichi anche ai professionisti ed alle società di professionisti di cui al comma 9° dell’art. 15 della Legge 3/2012 ed il 4° comma dell’art. 16 dello stesso decreto che prevede un intervallo tra il 15 ed il 40% per la riduzione dello stesso compenso (quindi una misura più favorevole per questi professionisti, ma meno favorevole per i debitori). Pertanto, le norme citate del D.M. 202/2014 sono illegittime per violazione di legge, precisamente dell’ultimo periodo del comma 9° dell’art. 15 della Legge 3/2012.
E’ ovvio che finché non ci saranno organismi di composizione abilitati o non ce ne saranno in numero sufficiente, le procedure previste dalla Legge 3/2012 funzioneranno grazie a questi professionisti nominati dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato.
Per lo svolgimento dei loro compiti gli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, “ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (in primo luogo l’archivio centrale informatizzato del Ministero dell’Economia contenente i dati delle persone fisiche che stipulano contratti di credito al consumo o che chiedono dilazioni o differimenti di pagamento), nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003” e del Codice di deontologia contenuto nella Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n° 8 del 2004. I dati personali in tal modo acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla conclusione o cessazione di essa. L’avvenuta distruzione dei dati deve essere comunicata entro quindici giorni al titolare di essi, cioè al debitore a cui si riferiscono, tramite lettera raccomandata cartacea con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (commi 10° e 11° dell’art. 15).
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(1) Segnaliamo che c’è anche il caso di un professionista di tipo diverso da quelli citati nel testo che può essere nominato curatore fallimentare come, per esempio, un ingegnere che, a norma della lettera c) dell’art. 28 della Legge Fallimentare abbia svolto funzioni di direzione, amministrazione e controllo in società per azioni, dando prova di possedere adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei suoi confronti una dichiarazione di fallimento. Ma questo è un caso assolutamente marginale nella pratica.