L’imposta di soggiorno, era stata abolita nel corso del 1991 e, successivamente reintrodotta con il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale". Nello specifico, l’art. 4, intitolato dell’”imposta di soggiorno” (il cui attuale testo è in vigore dal 29 Aprile 2012, per effetto delle modifiche di cui al Decreto Legge del 2 Marzo 2012 n. 16, art. 4 ), al punto 1 sancisce che: “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi comprese quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.
Da tale disposto normativo, si evince che detta imposta ha carattere locale ed è applicata a carico dei soggetti che alloggiano in strutture ricettive site in luoghi classificati come “città d’arte” o “località turistica”.
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