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IL DECRETO DEL FARE MODIFICA LE NORME SUL CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO

Il Decreto del fare modifica le norme sul concordato preventivo in bianco

Modificate le disposizioni della legge fallimentare in materia di concordato preventivo. L’intervento riguarda il cosiddetto concordato in bianco. Le norme sono rivisitate per garantire maggiormente i creditori.

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Il Decreto del fare prevede la revisione del c.d. concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori).
Per impedire condotte abusive di questo strumento emerse dai primi rilievi statistici, il legislatore dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, ai fini della verifica, l’elenco dei suoi creditori e dei relativi crediti. Il Tribunale potrà nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. Viene inoltre prevista l’immediata perdita delle garanzie sul patrimonio del debitore nel caso in cui il tribunale accerti, anche attraverso la segnalazione del commissario giudiziale, che il debitore ha posto in essere delle condotte tali da poter pregiudicare le rette e gli interessi dei creditori.

1) Il concordato preventivo

L’articolo 82 del decreto interviene prevedendo una revisione delle norme della legge fallimentare introdotte lo scorso anno con il cosiddetto decreto Passera. Entrato in vigore nel settembre del 2012, il provvedimento prevedeva la possibilità per l’imprenditore di evitare l’azione di revocatoria fallimentare con la semplice presentazione della domanda in tribunale, senza la necessità di allegare agli atti il piano di rientro. Il concordato preventivo comporta, infatti, un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori.
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che contenga:
  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
  • l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
  • la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
In base al decreto Passera per bloccare la revocatoria fallimentare era sufficiente presentare la domanda di concordato in forma “snella”, allegando solo successivamente tutta la documentazione richiesta di riferimento sia allo stato dei creditori sia alla situazione della società.

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2) Il concordato in bianco

Al momento del deposito del ricorso spettava al giudice assegnare al debitore un termine, compreso tra 60 e i 120 giorni, per integrare il ricorso. Soltanto in questa fase successiva sarebbe stato quindi necessario allegare:
  •  la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • lo stato analitico estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazio- ne dei rispettivi crediti delle cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Con il cosiddetto concordato in bianco l’intenzione del legislatore era quella di impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravassero la situazione di crisi fino a generare un vero e proprio stato di insolvenza per l’impresa in difficoltà. Gli effetti sul creditore del concordato, infatti, scattavano dal momento della presentazione della domanda, anche di quella “ snella”, ossia senza il piano allegato. Da questa data sarebbe stato quindi impossibile avviare operazioni a tutela dei propri crediti come i pignoramenti.
Anche se il concordato in bianco è diventato operativo soltanto dal settembre 2012, dalle rilevazioni statistiche condotte dal Ministero della giustizia è stato rilevato un consistente ricorso a questa tipologia di concordato, tanto da far pensare ad un suo uso distorto rispetto alla finalità che ne avevano ispirato l’introduzione, ossia quella di anticipare gli effetti protettivi del patrimonio dell’impresa in crisi a prescindere dall’elaborazione del piano di concordato. Con l’articolo 82 del decreto, si interviene dunque per conservare la flessibilità e la snellezza dello strumento, che viene però reso più efficiente per quel che riguarda la tutela dei creditori.

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3) Le nuove tutele per i creditori

In particolare è previsto che, già in sede di fissazione del termine per la presentazione del piano, debba essere allegato l’elenco dei creditori e dei relativi crediti. Inoltre viene espressamente riconosciuto dal tribunale il potere di anticipare la nomina del commissario giudiziale, anziché la nomina di un ulteriore ausiliario per la procedura. Viene inoltre prevista l’immediata perdita delle garanzie sul patrimonio del debitore nel caso in cui il tribunale accerti, anche attraverso la segnalazione del commissario giudiziale, che il debitore ha posto in essere delle condotte tali da poter pregiudicare le rette e gli interessi dei creditori. Questo diventa possibile in quanto al momento della presentazione della proposta di concordato “snello” viene richiesto al debitore di comunicare anche l’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta del piano con l’obiettivo di permettere al tribunale di verificare e reprimere eventuali condotte abusive. Inoltre il debitore dovrà depositare, con cadenza almeno mensile, una situazione finanziaria aggiornata dell’impresa che dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese. In questo modo i creditori saranno in grado di controllare che la prosecuzione dell’attività non comporti conseguenze negative sul patrimonio del debitore e, quindi, sulla possibilità di recuperare il credito.
INDICE E-BOOK:
Sintesi
Premessa
1. Appalti e infrastrutture
1.1. Limitata la responsabilità solidale fiscale
1.2. Stop al blocco dei lavori per i ritardi della pubblica amministrazione
1.3. Finanziamenti certi
1.4. Defiscalizzazione per le opere infrastrutturali di importo superiore ai 200 milioni
1.5. Aliquota al 12,50 per cento per i project bond
1.6. Slittamento dei termini per la garanzia globale di esecuzione
1.7. Riviste le scadenze per la disciplina anticorruzione
2. Concordato preventivo
2.1. Il concordato preventivo
2.2. Il concordato in bianco
2.3. Le nuove tutele per i creditori
3. Energia
3.1. Accelerate le gare per il mercato del gas
3.2. Incentivato il passaggio dei distributori al metano
3.3. Gli interventi sulla bolletta della luce
3.4. Il gasolio per le coltivazioni in serra
 
4. Finanziamenti alle imprese
4.1. Il rifinanziamento del Fondo di garanzia
4.2. Finanziamento all’acquisto di macchinari
4.3. Finanziamento ai contratti di sviluppo
4.4. Imprese miste per lo sviluppo
4.5. Partenariati
4.6. Proroga del credito d’imposta per il settore cinematografico
4.7. Riconoscimento requisiti per i produttori
 
5. Imposte e tasse
5.1. Noleggio occasionale con imposta sostitutiva
5.2. Niente tasse sulle barche fino a 14 metri
5.3. Versamento Tobin tax rinviato a metà ottobre
6. Riscossione
6.1. Fino a 10 anni la rateazione dei debiti fiscali
6.2. Le nuove regole per la decadenza
6.3. La vendita diretta dei beni pignorati
6.4. Nuovi limiti al pignoramento dei beni strumentali
6.5. I pignoramenti di pensione e stipendio
6.6. La prima casa salvaguardata dall’espropriazione immobiliare
6.7. I pignoramenti già in corso sulle abitazioni principali
6.8. Facilitata la vendita all’incanto
6.9. L’ipoteca cautelare
6.10. Entro settembre ridotto l’aggio per la riscossione
6.11. Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzia di viaggio
7. Semplificazioni
7.1. Gli indennizzi in caso di ritardi delle pubbliche amministrazioni
7.2. La misura dell’indennizzo
7.3. Due date l’anno per istituire nuovi oneri a carico delle imprese
7.4. Meno vincoli per le ristrutturazioni edilizie
7.5. Gli edifici vincolati
7.6. Libera la scelta del tecnico
7.7. Tutta la documentazione dallo sportello unico per l’edilizia
7.8. Dopo 20 giorni avvio dei lavori nei centri storici
7.9. Agibilità anche per singole strutture edilizie7.10. Nuove semplificazioni per la vendita dei parcheggi pertinenziali
7.11. Proroga del permesso di costruire
7.12. Modifiche alla procedura di autorizzazione paesaggistica
7.13. Meno vincoli per le strutture mobili per pernottamento turistico
7.14. Semplificazioni in materia DURC
7.15. Adempimenti formali in materia di DUVRI
7.16. Interlocutore unico per le comunicazioni per l’avvio di nuovi insediamenti
7.17. Meno oneri per i piccoli cantieri
7.18. Comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
7.19. Disposizioni in materia di prevenzione incendi
7.20. Omologazioni delle macchine agricole
7.21. Abrogazione del Modello 770 mensile
7.22. Liberalizzato l’accesso alla rete wi-fi
8. Taglio adempimenti fiscali
8.1. Professionisti e imprese
8.1.1. Semplificazioni per le società di persone
8.1.2. Società tra professionisti trattate dal Fisco come le associazioni
8.1.3. Limite a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini Iva
8.1.4. Vitto e alloggio dei professionisti, spese non più riaddebitate in fattura
8.1.5. Interessi sui rimborsi
8.1.6. Regimi speciali, adesione più facile
8.1.7. Beni ai soci, in arrivo in casi di esclusione dalla comunicazione
8.1.8. Beni d’impresa, la variazione dei criteri di valutazione va direttamente in Unico
8.1.9. Eliminato il modello Iva 26Lp
8.1.10. Il quadro EC del modello Unico diventa light
8.1.11. Minusvalenze da partecipazione direttamente in Unico
8.1.12. Snellito lo spesometro
8.1.13. Informazioni su leasing e noleggio
8.1.14. Niente più dichiarazione di installazione di apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa)
8.1.15. Investimenti nelle opere pubbliche
8.1.16. Sostituti di imposta, compensazionepiù facile
8.2. Operazioni con l’estero
8.2.1. Iva, tempi brevi per iniziare ad effettuare operazioni intracomunitarie
8.2.2. Paesi black list, la comunicazione diventa annuale
8.2.3. Operazioni effettuate con gli operatori economici black list ovunque localizzati
8.2.4. Acquisti dalla Repubblica di San Marino
8.2.5. All’esportatore la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento
8.3. Servizi on line dell’Agenzia delle entrate
8.3.1. Entratel, al via le abilitazioni via Pec
8.3.2. Il “Vies” entra nel “Cassetto fiscale”
8.3.3. Civis apre al 36-ter
8.3.4. Consultazione doppia per il “Cassetto fiscale”
8.3.5. Nuovi modelli di domanda per i non residenti che hanno diritto al rimborso o all’esonero
8.4. Intermediari finanziari 8.4.1. Stop alle causali obsolete per i trasferimenti da o verso l’estero di denaro,titoli o valori
8.4.2. Archivio dei rapporti finanziari, la comunicazione a prova di privacy
8.4.3. Semplificate le comunicazioni per soggetti non residenti e società residenti
8.4.4. Società di assicurazione
Appendice normativa
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (G.U. n. 144 del 21 giugno 2013)
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Commenti

Gabriella Capelli - 11/10/2013

Mi domando, in questa fase transitoria tra la presentazione della domanda di concordato in bianco e la risposta del Tribunale, i nuovi fornitori avranno tutelato il loro credito o correranno il rischio di revocatoria sulle somme incassate in quel periodo?

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