Se l'Agenzia non fosse intervenuta l'unica strada possibile per recuperare le ritenute erroneamente applicate era il rimborso, per il quale però bisognava presentare istanza e attendere una risposta (non sempre molto tempestiva) da parte degli uffici. Invece così, grazie al recente documento di prassi, i contribuenti potranno scomputare direttamente in Unico gli importi delle ritenute, e ottenere fin da subito il riconoscimento del credito (con una minore imposta da versare o con un credito compensabile/rimborsabile).
1) Il problema delle ritenute sbagliate
Il
regime dei minimi è molto vantaggioso in quanto sconta un'
aliquota sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al
5% (rispetto alla prima aliquota Irpef del 23% la convenienza è evidente). In considerazione dell'abbattimento di aliquota, il legislatore ha deciso di
non assoggettare a ritenuta d'acconto i soggetti aderenti al regime, per evitare il generarsi di posizioni creditorie nei confronti dell'erario (si veda a tal proposito il
Provvedimento direttoriale del 22.12.2011). A tal fine i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito è assoggettato all'imposta sostitutiva.
Nonostante la regola, nel corso del 2012 è capitato che alcuni contribuenti minimi abbiano subito comunque la ritenuta.
Ad evidenziare il problema, e a trovare una risposta, è stata la
risoluzione 47/E del 5 luglio 2013 in cui l'Agenzia delle Entrate tratta in particolare delle ritenute del 4% applicate dalle banche/poste sui bonifici per ristrutturazioni/risparmio energetico emessi dai contribuenti in favore di soggetti aderenti al regime dei minimi.
2) Il posto in Unico per le ritenute
Le ritenute d’acconto del 4%, erroneamente subite nel 2012 dal contribuente minimo, possono essere recuperate attraverso lo scomputo in Unico PF 2013. A tal fine è necessario:
- indicare il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” presente nel Frontespizio, nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”;
- riportare le ritenute subite a col. 2 del rigo RS33, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese. La col. 1 di tale rigo, riservata all’indicazione del codice fiscale del consorzio, non va compilata. Nel caso in cui sia necessario riportare anche ritenute cedute da consorzi, vanno compilati ulteriore moduli, indicando anche il codice fiscale del consorzio cedente;
- scomputare quanto trattenuto al rigo LM13 ovvero al rigo RN32, col. 4.
3) Solo le ritenute al 4% o anche le altre?
Nella risoluzione l’Agenzia affronta esclusivamente il caso delle ritenute del 4% operate dalle banche sui bonifici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico.
La stampa specializzata tuttavia ritiene che la soluzione fornita sia applicabile anche ai contribuenti minimi che sono stati erroneamente assoggettati a ritenuta da parte di altri sostituti d'imposta (diversi da banche e poste). In merito si ritiene auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
4) Per saperne di più sul quadro LM e sul regime dei minimi
Scarica la Circolare del Giorno n. 101 del 14.05.2013
Scarica l'e-book "Contribuenti minimi e nuove attività"