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RICORSO TRIBUTARIO, MA SOLO SE CONVENIENTE E DOPO IL RECLAMO

Ricorso tributario, ma solo se conveniente e dopo il reclamo

Un contribuente che ritenga illegittimo o infondato un atto emesso dall'Amministrazione finanziaria nei suoi confronti può presentare ricorso dinanzi alla CTP, valutando però l'effettiva convenienza economica della lite tributaria

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Se un contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto tributario emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento, ecc.), può presentare ricorso rivolgendosi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) competente per chiederne l’annullamento totale o parziale. E' bene però che il contribuente, nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario, ne calcoli l'effettiva convenienza ponderando i tempi ed i costi del contenzioso stesso. Occorre, infatti, considerare che la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.
Inoltre, occorre considerare che, per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 (ovvero dal 1° dicembre 2012 per gli atti emessi dall'ex Agenzia del Territorio), è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del “reclamo” (art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011), che ha lo scopo di trovare un accordo preventivo tra contribuente e Fisco ed evitare, quindi, il ricorso al giudice tributario. L’istituto del reclamo è obbligatorio per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro.
La mancata presentazione preventiva del reclamo determina l’inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.

1) I gradi di giudizio nel processo tributario

Per tutte le liti tributarie, esistono due gradi di giudizio di merito:
  • in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) territorialmente competente, per gli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate e delle Dogane, dagli enti locali e contro le cartelle di pagamento ed i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione;
  • in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR), per impugnare le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
E' possibile, tuttavia, impugnare le sentenze della Commissione tributaria regionale mediante ricorso alla Corte di Cassazione, ma solo per i seguenti motivi:
  • violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
  • nullità della sentenza o del procedimento;
  • omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2) Il ricorso non sospende l'atto impugnato

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato. Di conseguenza, il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio, delle somme richieste con l’atto impugnato. Se poi il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d’ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Tuttavia, se il contribuente ritiene che dall'atto impugnato possa derivare per lui un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto mediante la proposizione di un’apposita istanza.

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3) Gli argomenti della Circolare Settimanale per lo Studio n. 27 del 5 Luglio 2013

INDICE:
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 2
LE SCHEDE INFORMATIVE
LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO "DEL FARE"
Il D.L. n. 69/13, chiamato “decreto del fare", è entrato in vigore il 22.06.2013 e contiene alcune novità fiscali importanti, quali l'abrogazione della responsabilità solidale Iva negli appalti e la rimodulazione della disciplina relativa alla riscossione.
Pagina 5
IVA AL 22% DAL 1° OTTOBRE 2013. LA COPERTURA ARRIVA CON L'AUMENTO DEGLI ACCONTI
L'incremento dell'1% dell'aliquota Iva ordinaria, previsto per il 1° luglio dal D.l. 98/2011, scatterà dal 1° ottobre 2013. A stabilirlo il Decreto legge 76/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno. Il rinvio si compensa con un "ritocco" della misura degli acconti delle imposte sui redditi con effetti solo sulla seconda o unica rata.
Pagina 9
AUMENTA L'IMPOSTA DI BOLLO FISSA
Con la Legge n. 71 del 24.06.2013 di conversione del D.L. n. 43 del 26.04.2013 è stato previsto l'aumento, dal 26 giugno scorso, dell'imposta di bollo dovuta in misura fissa, con impatto su molti contribuenti.
Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
IL RICORSO TRIBUTARIO
Nella nostra consueta rubrica, analizziamo le modalità per la presentazione del ricorso tributario da parte del contribuente che ritenga illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti.
Pagina 14
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 24
SCADENZARIO
SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 08.07.2013 AL 22.07.2013
Pagina 25
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