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I PRESUPPOSTI, IL CONTENUTO E L’AVVIO DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DEL PIANO DEL CONSUMATORE

I presupposti, il contenuto e l’avvio dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano del consumatore

Le procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento: l’accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore

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Le procedure per il superamento delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla Legge n. 3/2012 sono state completamente riscritte dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del Decreto Sviluppo-bis). In particolare, sono previste due procedure per le imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della Legge Fallimentare (accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, liquidazione dei beni del debitore) ed una procedura per i consumatori (piano del consumatore).

1) I presupposti dell’accordo o del piano del consumatore

Con il Decreto Sviluppo-bis 2012 sono state apportate delle modifiche alla Legge n. 3/2012 relativa alle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. In particolare, le modifiche sono state finalizzate a:
  1. riscrivere la procedura già esistente, relativa all’accordo di ristrutturazione dei debiti, destinata alle imprese in crisi di piccole dimensioni, ossia quelle che non superano i parametri dimensionali stabiliti dall’art. 1 della legge fallimentare, e che quindi non possono fare ricorso alle procedure concorsuali previste dalla stessa legge fallimentare;
  2. prevedere per i consumatori indebitati una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, basata su un Piano del consumatore;
  3. introdurre per le imprese in crisi che non superano i parametri dimensionali della legge fallimentare, una nuova procedura di liquidazione dei beni del debitore.
Quindi, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono tre:
  1. l’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento,
  2. il piano del consumatore e
  3. la liquidazione del patrimonio del debitore che è alternativa alle prime due, ma che ha le stesse finalità.
Il 1° comma dell’art. 7 della Legge 3/2012 prevede che il debitore in difficoltà, con l’ausilio di uno degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo dove il debitore ha la sua residenza se è un consumatore o la sede principale (cioè la sede effettiva dell’attività esercitata che può non coincidere con la sede legale) se è una impresa od una organizzazione senza scopo di lucro, possa proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti finalizzato alla soddisfazione, cioè al pagamento, di essi che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile (crediti alimentari, per salari e stipendi, ecc.) e delle altre disposizioni che li prevedono “preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni”.
In questa proposta di accordo di composizione della crisi di sovra indebitamento del debitore “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale (di questi crediti) sul ricavato in caso di liquidazione (cioè della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore esaminata nei Paragrafi 6 e 7), avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. In ogni caso, per l’IVA - Imposta sul Valore Aggiunto e sulle ritenute di acconto operate e non versate ai dipendenti, collaboratori, professionisti esterni, ecc., la proposta di accordo (chiamato dalla legge anche “piano”, ovviamente del debitore) può prevedere soltanto la dilazione di pagamento che, riteniamo, non può che seguire le modalità fissate dalle norme che prevedono la dilazione e/o la rateizzazione dei debiti fiscali.
Ferma restando la facoltà del Giudice di nominare un liquidatore dei beni del debitore ai sensi del 1° comma dell’art. 13 della Legge 3/2012, la proposta di piano (o di accordo) può prevedere anche “l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori”, da individuarsi sempre da parte del Giudice in un professionista (avvocato o commercialista) oppure in una società di professionisti od in una persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in almeno una società per azioni e che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall’art. 28 del RD 267/1942 oppure in un organismo per la composizione delle crisi da sovra indebitamento ai sensi del comma 8° dell’art. 15 della Legge 3/2012.
Il comma 1°-bis dell’art. 7 della Legge 3/2012 stabilisce che, fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento avente le caratteristiche ed i contenuti appena descritti, il consumatore in questo tipo di difficoltà finanziarie può proporre, sempre con l’ausilio di un organismo di composizione di queste crisi avente sede nel circondario del Tribunale del luogo dove egli ha la sua residenza, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1° (cioè della proposta di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento). Questo piano è il piano del consumatore.
La proposta di accordo o di piano, da parte di qualsiasi tipo di debitore, non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
  1. è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012 (quindi da quelle previste dal RD 267/1942);
  2. ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti previsti da questa legge;
  3. ha subito, per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di annullamento o risoluzione dell’accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento o revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012 (su cui vedi i due paragrafi successivi);
  4. ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (comma 2° dell’art. 7 della Legge 3/2012).

2) Il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore

Per quanto riguarda il contenuto dell’accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento o del piano del consumatore con la stessa finalità, l’art. 8 della Legge 3/2012 dispone che entrambi debbano prevedere la ristrutturazione dei debiti ed il pagamento degli stessi attraverso qualsiasi forma, compresa la cessione dei crediti futuri (1° comma).
Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano citati, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi (sostanzialmente dei garanti) che consentono il trasferimento, anche in garanzia (quindi anche prima di accertare con sicurezza che il debitore non ha redditi o beni sufficienti), di beni o redditi sufficienti ad assicurarne l’attuabilità (comma 2°).
Nella proposta di accordo o di piano sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito (in primo luogo e soprattutto, le carte di credito c.d. “revolving”) ed alla sottoscrizione di strumenti finanziari e creditizi per il debitore (comma 3°). Qualora questi non rispetti tali limitazioni, dal momento che egli in tal modo aumenta dolosamente, cioè volontariamente, il passivo, si applicano gli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012 che prevedono l’annullamento o la risoluzione dell’accordo di composizione oppure la revoca o la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.
La proposta di accordo di composizione della crisi che preveda la continuazione dell’attività di impresa ed il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione di essi per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei crediti su cui sussiste la causa di prelazione (comma 4°).

3) Il deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore

Ai sensi del 1° comma dell’art. 9, la proposta di accordo di composizione della crisi oppure il piano del consumatore (quest’ultimo in forza del 1° comma dell’art. 12-bis che stabilisce che detto piano deve rispettare i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge 3/2012) deve essere depositato presso il Tribunale competente territorialmente per il luogo di residenza del debitore (se questo è un consumatore) o di quello della sede principale (cioè la sede effettiva dell’attività esercitata che può non coincidere con la sede legale) se il debitore è una impresa non soggetta al fallimento oppure una organizzazione senza scopo di lucro.
La proposta od il piano, contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni da esso, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento che assiste il debitore, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali (per esempio, per eventuali debiti in materia di IMU o di Tares), competenti territorialmente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti (sempre 1° comma).
Unitamente alla proposta devono essere depositati:
  • l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute,
  • l’elenco di tutti i beni del debitore;
  • l’elenco degli eventuali atti di disposizione (vendite, donazioni, remissioni di debito, ecc.) del proprio patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni dal debitore;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni:
  • l’attestazione della fattibilità dell’accordo o del piano rilasciata dall’organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento che assiste il debitore;
  • l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia (se il debitore ha famiglia. Riteniamo che questo punto debba trovare applicazione anche per i soci delle società di persone che possono utilizzare queste procedure se ricavano la maggior parte od, almeno, una parte significativa del loro reddito dall’attività della società in crisi);
  • le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, se il debitore esercita attività di impresa (nel caso degli enti senza scopo di lucro, a nostro giudizio, solo se questi hanno svolto attività commerciali non prevalenti per cui siano obbligati dalla legge fiscale a tenere una contabilità) (commi 2° e 3°).
In particolare, alla sola proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
  1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  4. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa costituita dalla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (comma 3°-bis) (trattata nei Paragrafi 6 e 7).
Il Giudice può concedere un termine perentorio (quindi, scaduto il quale non è più possibile usufruire di questa opportunità) non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti (comma 3°-ter).
Il deposito, cioè la presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso con gli altri crediti ammessi al passivo, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt, 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, del Codice Civile (comma 3°-quater), cioè salva l’estensione del privilegio accordato al credito alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione ed agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente e per gli interessi legali maturati dalla data del pignoramento fino a quella della vendita forzata dei beni del debitore, il diritto di prelazione del creditore pignoratizio sugli stessi interessi e l’estensione dell’ipoteca su di essi (solo che in questo caso l’ipoteca si estende agli interessi dovuti per i due anni precedenti e per quello in corso alla data del pignoramento ed agli interessi legali maturati dal termine di quest’ultimo anno fino alla data della vendita forzata dei beni del debitore).

Vedi anche la normativa:

Allegato

Legge del 27 gennaio 2012 n. 3 - Crisi da sovraindebitamento
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