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LE NOVITÀ FISCALI DEL "DECRETO SBLOCCA DEBITI" CONVERTITO IN LEGGE

Le novità fiscali del "Decreto sblocca debiti" convertito in legge

Oltre allo sblocco dei pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione, il D.L. n. 35/2013 prevede anche novità fiscali riguardanti l'IMU, la TARES e l'innalzamento del limite alla compensazione dei crediti

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Il c.d. "Decreto sblocca - debiti" (D.L. n. 35 del 08.04.2013), recante "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" è stato convertito nella Legge n. 64 del 6 giugno 2013.
La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 ed è entrata in vigore dall'8 giugno, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto convertito in legge contiene, oltre alle norme che stabiliscono lo sblocco dei debiti della Pubblica Amministrazione verso le imprese, anche importanti norme di carattere fiscale, riguardanti l'IMU, la TARES e la compensazione dei crediti.

1) Le novità sull'IMU

Il D.L. n. 35/2013 convertito in legge reca importanti novità in materia di IMU.
La dichiarazione Imu, infatti, non dovrà più essere presentata entro i 90 giorni successivi alla data in cui si sono verificate le variazioni rilevanti, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo. La scadenza, pertanto, da mobile diventa fissa, per "evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo". Di fatto, i contribuenti avranno maggior tempo per adempiere all'obbligo.
Ovviamente, per le variazioni intervenute nel 2012, il termine di presentazione della dichiarazione IMU scade il 1° luglio 2013, essendo il 30 giugno domenica.
Dal 2013, poi:
  • il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (2012, nel caso dell'IMU 2013);
  • il versamento della seconda rata IMU, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, deve essere effettuato sulla base delle deliberazioni e dei regolamenti del Comune pubblicati nel sito del MEF alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di tali atti entro il 21.10 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

2) Le novità sulla Tares

Con il decreto sblocca debiti viene introdotta una particolare disciplina transitoria per l'avvio della Tares nel 2013, in deroga a quanto disposto dall’art. 14, DL n. 201/2011.
Il Comune può stabilire in autonomia il calendario dei pagamenti e il numero di rate di versamento, con l'unico vincolo di pubblicare la scadenza della prima rata (anche sul relativo sito Internet) almeno 30 giorni prima.
La maggiorazione di 0,30 € per metro quadrato, prevista a copertura dei costi per servizi indivisibili dei Comuni, è versata in un’unica soluzione insieme all’ultima rata con il mod. F24, o con l’apposito bollettino di c/c/p, o anche mediante “altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari” (quest'ultima modalità è stata prevista in sede di conversione del Decreto in esame).
I Comuni, diversamente da quanto previsto dal DL n. 201/2011, non potranno aumentare la maggiorazione fino a € 0,40 al mq e il gettito della maggiorazione sarà destinato allo Stato.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 35/2013, è stato esteso l’ambito applicativo delle suddette disposizioni anche nel caso in cui il Comune preveda l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo.
Inoltre, prima del D.L. n. 35/2013, si ritenevano escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.
Con il decreto sblocca debiti è, invece, stato riscritto il comma 4 dell'art. 14 del D.l. 201/2011 e le aree escluse da TARES sono ora rappresentate dalle:
  • aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni);
  • aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
Rimangono invece soggette all’imposta le aree scoperte operative.

3) Alzato il limite delle compensazioni dal 2014

A partire dal 2014, il limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24 ovvero rimborsabili in ciascun anno solare passa da € 516.456,90 a € 700.000.
Non subisce variazioni, e pertanto rimane fissato a € 1.000.000, il limite massimo di compensazione previsto per i subappaltatori del settore edile che presentano un volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
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