IL CASO
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 7, con sentenza n. 55 del 14/06/2007, depositata in data 6/07/2007, respingeva l'appello proposto da P.B.P., compartecipe nella misura del 51% di un'impresa familiare costituita con il coniuge, avverso la decisione n. 263/19/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Anche la commissione provinciale aveva infatti respinto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio finanziario sull'istanza, di parziale rimborso dell'IRAP - per la parte eccedente la quota di partecipazione – relativamente agli anni 1998,1999,2000 e 2001.
La C.T.P. aveva ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dell'azione, per decorso del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, relativamente ai versamenti effettuati negli anni 1998 e 1999, e corretta la determinazione dell'Ufficio, quanto al rimborso dei versamenti effettuati negli anni 2000 e 2001, essendo soggetto passivo l'impresa familiare, non la persona fisica del contribuente, ed essendo costituita la base imponibile dal valore della produzione netta dell'impresa.
Anche la Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame del contribuente, in quanto riteneva, da un lato, applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, alla imposta IRAP, trattandosi di norma contenuta in testo normativo concernente la riscossione, in generale, di tutte le imposte dirette e mancando, nella disciplina dell'IRAP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, disposizioni specifiche riguardanti la riscossione, e, dall'altro lato, assoggettabile a tassazione il valore della produzione netta di tutte le entità, incluse le imprese familiari, esercitanti un'attività autonomamente organizzata volta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione il contribuente, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione:
a) al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 1, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non essendo il termine di decadenza previsto da tale ultima disposizione, testualmente riferibile alle "sole imposte sui redditi", applicabile anche alle istanze di rimborso dell'IRAP versata in eccesso,
b) al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, istitutivo dell'IRAP, non essendovi ricompresa l'impresa familiare tra i soggetti passivi dell'IRAP.
La S.C. nella sentenza annotata ribadisce due importanti norme giuridiche:
a) tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale od agricola, sono colpiti dall'IRAP e quindi anche le imprese familiari, di cui all'art. 230 bis c.c.;
b) l'imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP. Tale imposta infatti colpisce il valore della produzione netta dell'impresa e la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto), rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
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