La Cassazione Civile, sezione lavoro con la sentenza del 3 giugno 2013, n. 13918 ha stabilito che poiché il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie.
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte del merito, in quanto si è attenuta a siffatto principio valutando, con motivazione immune da vizi logici e coerente sul piano formale, come giustificato il licenziamento in quanto fondato sulla veritiera allegata "diversa organizzazione dell'attività della subholding" e "una maggiore integrazione gerarchica tra tutte le funzioni aziendali di tutte le società".
In particolare la Corte del merito ha rilevato che, sulla base delle espletata istruttoria, l'assunzione del dirigente venne determinata dalla volontà di dare attuazione a un progetto di accentramento della funzione di controllo e gestione anche della holding e delle subholding seguite dai fratelli nella subholding, progetto da lui ideato ed affidato all'appellante. Tale progetto, precisa la Corte del merito, non diede i risultati sperati e subito dopo la morte di uno dei due fratelli, in concomitanza anche con una crisi finanziaria, venne deciso dall’altro fratello di annullare tale progetto con nuova ridistribuzione delle funzioni più importanti.
1) Giusta causa e giustificato licenziamento del dirigente
La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966 e conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento, per cui, ai fini della giustificatezza del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente.
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