- acquisto/acquisizione;
- carburanti e lubrificanti;
- tassa di proprietà;
- assicurazione RC auto;
- pedaggi autostradali;
- custodia;
- manutenzioni e riparazioni non incrementative;
- Iva indetraibile corrisposta al momento dell’acquisto delle autovetture.
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1) Gli interventi normativi sulla deducibilità delle auto
- dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
- dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (non come beni strumentali).
TIPO DI VEICOLO
|
Deducibilità costi
fino al 2012
|
Deducibilità costi
dal 2013
|
VEICOLI AZIENDALI
(NON utilizzati esclusivamente come
beni strumentali)
|
40%
entro i seguenti
limiti max. di spesa relativamente al
costo di acquisto/acquisizione:
¨ in caso di acquisto o leasing:
ü € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per autovetture e autocaravan;
ü € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
ü € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;
¨in caso di locazione o noleggio:
ü € 3.615,20 (ragguagliati ad anno),per autovetture e autocaravan;
ü € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
ü € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.
|
20%
entro gli stessi
limiti max. di spesa
previsti in passato relativamente al costo di acquisto/acquisizione
|
VEICOLI CONCESSI
IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
(per la maggior parte del periodo d'imposta)
|
90%
|
70%
|
VEICOLI UTILIZZATI
DA AGENTI E
RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO
|
80%
(nel limite max di spesa di
€ 25.822,84 relativamente al
costo di acquisto/acquisizione)
|
80%
(nel limite max di spesa di
€ 25.822,84 relativamente al
costo di acquisto/acquisizione)
|
VEICOLI UTILIZZATI
ESCLUSIVAMENTE COME
BENI STRUMENTALI
|
100%
|
100%
|
VEICOLI ADIBITI
AD USO PUBBLICO
|
100%
|
100%
|
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2) I recenti chiarimenti delle Entrate
- 20% per i veicoli delle imprese non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali;
- 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, ricordando ancora una volta che se l'attività artistica o professionale è svolta:
- in forma individuale, la deducibilità del 20% si applica per un solo veicolo;
- sotto forma di società semplice o di associazione, la deducibilità del 20% si applica per un solo veicolo per ogni socio o associato;
- 70% per i veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.
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