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AUTOTRASPORTATORI, RICONFERMATE ANCHE PER IL 2013 LE AGEVOLAZIONI DELLO SCORSO ANNO

Autotrasportatori, riconfermate anche per il 2013 le agevolazioni dello scorso anno

Le imprese di autotrasporto di merci potranno fruire anche quest'anno della deduzione forfetaria delle spese non documentate per i trasporti effettuati dall'imprenditore e del credito d'imposta per il contributo SSN versato nel 2012

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L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa dell'8 maggio 2013, ha annunciato la proroga anche per il 2013 delle agevolazioni per gli autotrasportatori. Gli importi sono gli stessi previsti nel 2012. In particolare:
  • le imprese di autotrasporto di merci conto terzi possono fruire, per il periodo d’imposta 2012 (effetto in UNICO 2013), di una deduzione forfetaria delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, pari a € 56,00 per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti, ovvero a € 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito;
  • le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2013 (come credito d'imposta da portare in compensazione mediante F24) le somme versate nel 2012 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile e per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo a motore adibito a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

1) La deduzione forfetaria delle spese non documentate

Le imprese di autotrasporto di merci conto terzi godono di una deduzione forfetaria dal reddito per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore. A prevederlo è l’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR con specifico riferimento alle imprese di autotrasporto di merci c/terzi in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (sono escluse, quindi, quelle in contabilità ordinaria per obbligo).
Nonostante la norma individui specifici importi, la misura dell’agevolazione è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento ISTAT.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa dell'8 maggio 2013, ha annunciato che sono confermati anche per quest’anno gli importi già previsti nel 2012.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2012 nelle seguenti misure:
  • € 56,00 per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti, cioè € 19,60;
  • € 92,00 per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

2) Il credito d'imposta per il contributo SSN versato

A tutte le imprese di autotrasporto, in conto terzi o in conto proprio, in contabilità ordinaria o semplificata, spetta anche nel 2013 un credito d’imposta per recuperare quanto versato nel 2012 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 e poi è stato prorogato negli anni, da ultimo ad opera del D.L. n. 95/2012 (decreto sulla "spending review") che lo ha prorogato con riferimento al contributo versato nel 2012.
In particolare, le imprese di autotrasporto possono utilizzare in compensazione nel 2013 e fino ad un importo massimo di € 300 a veicolo, le somme versate nel 2012 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
L’agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6793” e deve essere poi indicata nel modello UNICO (UNICO 2014 per il contributo SSN versato nel 2012 e portato in compensazione nel 2013).
Ma queste due agevolazioni, riconfermate dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa dell'8 maggio scorso, non sono le uniche di cui possono fruire le imprese di autotrasporti.

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