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SOCIETÀ AGRICOLE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2013

Società agricole: i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità della Legge di Stabilità 2013

Abrogata l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le società agricole diverse dalla società semplice e ridotta l’aliquota per la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario; Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013

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A partire dal 1° gennaio 2013 le società agricole diverse dalla società semplice non possono esercitare l’opzione per la tassazione in base al reddito agrario, in quanto la facoltà prevista dalla Legge n. 296/2006 è stata abrogata dalla Legge n. 228/2012. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 3.5.2013. Le opzioni esercitate prima del 3 maggio 2013 perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (quindi dal 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

1) Rivalutazione redditi dominicale e agrario

La Circolare n. 12/E del 3.5.2013 chiarisce che l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali e agrario del 15% scende al 5% per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali IAP). La novità ha effetto per il periodo 2013-2015, ma va considerata già a giugno per determinare l’acconto 2013. L’aliquota agevolata di rivalutazione del 5% trova applicazione “ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno”, quindi anche agli affittuari e ai conduttori.
Le rivalutazioni devono essere applicate sull’importo della rendita catastale rivalutato, ai sensi dell’articolo 3, co. 50, L. n. 662/1996, nella misura dell’80% per il reddito dominicale e nella misura del 70% per il reddito agrario.
L’amministrazione chiarisce, quindi, che per gli anni 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
  • prima, la rivalutazione ai sensi dell’articolo 3, co. 50, L. n. 662/1996 nella misura dell’80% per il reddito dominicale e nella misura del 70% per il reddito agrario e poi,
  • sulla rendita rivalutata, la rivalutazione del 15 % per i redditi dominicale e agrario e la rivalutazione del 5% per i redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Valga il seguente esempio.
Reddito
dominicale
Reddito
agrario
Rendita catastale
€ 100,00
€ 100,00
Rivalutazione art. 3, comma 50,
legge n. 662/1996
80%
70%
Rendita rivalutata (intermedia)
€ 180,00
€ 170,00
Rivalutazione art. 1, comma 512,
legge n. 228/2012
15%
5%
15%
5%
Rendita rivalutata (finale)
€ 207,00
€ 189,00
€ 195,50
€ 178,50

Allegato

Estratto della Circolare dell'Agenzia n. 12/E del 3/5/2013 sulla tassazione delle società agricole
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