Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES. La nuova imposta, prevista inizialmente con lo schema del d.lgs. correttivo del federalismo fiscale, di fatto introdotta con il Decreto salva Italia (art. 14 del D.l. 201/2011) è già stata modificata tre volte: prima con la Finanziaria 2013 (L. 228/2012), poi con la conversione in legge del D.l. 1/2013 che ha posticipato il primo versamento a luglio, anziché ad aprile; di recente con il decreto sblocca debiti che ha introdotto una disciplina transitoria per il 2013, in deroga all’art. 14, DL n. 201/2011.
Proprio in merito alle recenti novità del decreto sblocca debiti,
il Mef ha pubblicato la Circolare n. 1/Df dove fornisce una serie di risposte sulla corretta applicazione delle regole transitorie per il 2013.
1) Le scadenze
A regime la Tares va versata in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per il 2013 è stato previsto un regime transitorio, per cui la prima rata è stata posticipata dalla legge di stabilità ad aprile, e poi a luglio dal D.l. 1/2013. Infine il decreto sblocca debiti, come chiarisce la circolare 1/DF/2013, ha previsto la possibilità per il Comune di stabilire in autonomia il calendario dei pagamenti e il numero di rate di versamento, con l'unico vincolo di pubblicare la delibera (di competenza del consiglio comunale) di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul relativo sito Internet, almeno 30 giorni prima della data decisa per il versamento. Di fatto, quindi, il versamento della prima rata (per ora fissata a luglio dal d.l. 1/2013) potrebbe essere anticipato, e quella relativo all'ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
In ogni caso, se il comune non interviene con apposita delibera, sono confermate le scadenze di luglio (per la prima rata) e ottobre (ultima rata).
2) Le modalità di pagamento
Sempre per il 2013, è stato previsto che il comune può far pagare le prime rate:
- sulla base degli importi relativi all'anno 2012 stabiliti per la Tarsu, Tia1, Tia2, e utilizzare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per tali tributi (oppure le altre modalità di pagamento di tali tributi già in uso nel 2012). Gli importi saranno poi considerati ai fini del calcolo dell'ultima rata dovuta a saldo della Tares;
- attraverso i suddetti modelli di pagamento, che potranno anche contenere i nuovi importi stabiliti per la Tares nel caso in cui il comune avesse già disciplinato il nuovo tributo;
- utilizzando il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione, predisposti per il pagamento della Tares, qualora disponibili in tempo utile per il versamento.
L'ultima rata della Tares (o la seconda rata se il comune ha deciso che il pagamento avvenga solo in due rate) dovrà essere necessariamente determinata sulla base dei nuovi importi, e dovrà essere versata con il mod. F24 o il bollettino di conto corrente postale previsto per la Tares, in corso di predisposizione.
3) La maggiorazione si paga a ottobre
La maggiorazione di 0,30 € per metro quadrato, inizialmente destinata a copertura dei servizi indivisibili, per il 2013 è interamente riservata allo Stato, ed è versata in un’unica soluzione insieme all’ultima rata della Tares con il mod. F24, o con l’apposito bollettino di c/c/p.
Visto che i comuni hanno la possibilità di modificare le scadenze di pagamento, anche il versamento della maggiorazione potrà essere anticipato o posticipato rispetto al mese di ottobre. I Comuni, diversamente da quanto previsto dal DL n. 201/2011, per il 2013 non potranno aumentare la maggiorazione fino a € 0,40 al mq, mentre restano applicabili le agevolazioni di cui ai commi 15-20 dell'art. 14 del D.l. 201/2011.
4) Per saperne di più