I contribuenti che hanno scelto il sostituto per la presentazione della loro dichiarazione, avrebbero dovuto presentarla entro oggi, debitamente compilata. In extremis, però, è arrivata la proroga che ha posticipato la scadenza al 16 maggio.
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1) Proroga 730/2013 sostituto d'imposta
Slitta al 16 maggio il termine entro cui lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare al sostituto d'imposta il modello 730/2013. La scadenza originaria era prevista per oggi, 30 aprile 2013.
La proroga è stata effettuata con il D.p.c.m. del 26 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.04.2013, per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti collegati alla dichiarazione dei redditi, considerati i ritardi verificatisi nella consegna dei modelli Cud 2013.
Di conseguenza slitta anche il termine entro cui i sostituti devono consegnare ai contribuenti la dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione: la nuova scadenza è fissata al 14 giugno 2013 (anziché al 31 maggio).
Almeno per ora resta invece confermato al 31 maggio il termine per presentare il modello 730 al Caf o al professionista abilitato.
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2) La consegna della dichiarazione
Chi sceglie il sostituto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve presentare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef, ma non è tenuto a esibire la documentazione comprovante la veridicità dei dati esposti nel 730, in particolare, quella a sostegno di oneri portati in detrazione e/o in deduzione. Tali giustificativi, però, andranno conservati fino al 31 dicembre 2017 in quanto, nell’ipotesi di un controllo da parte degli uffici delle Entrate, dovranno essere esibiti.
Nel caso in cui si decida di rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato, è utile precisare che benché questi prestino l'assistenza fiscale necessaria per la compilazione del modello,
è possibile anche in questa ipotesi presentare la dichiarazione precompilata. In questo modo nessun compenso è dovuto, sempreché il modello sia stato debitamente e correttamente compilato (come indicato a pagina 8 nella
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 25.05.2012).
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3) Le modalità di compilazione online del 730/2013
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile due strumenti che consentono al contribuente la compilazione "autonoma" del 730/2013. Il primo è il modello 730/2013 editabile, per il cui utilizzo è sufficiente disporre di un programma per la lettura e stampa dei documenti in formato pdf. La compilazione non è guidata e non c'è la verifica o il controllo delle informazioni che vengono inserite. Una volta terminata la compilazione, è possibile stampare il modello, mentre non è possibile né salvarlo né trasmetterlo.
l secondo strumento è il software di compilazione 730/2013 (per sistemi operativi Windows, Linux e Mac) che permette oltre alla compilazione, anche il salvataggio e la stampa su modello conforme a quello approvato con provvedimento direttoriale. A differenza del modello editabile in questo caso è possibile il salvataggio e la compilazione è guidata.
Una volta compilato il modello, sia che si utilizzi l'editabile sia che si utilizzi il software, il contribuente lo deve presentare, nei termini sopra indicati, al sostituto o al Caf/professionista abilitato.
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