L'adempimento è stato previsto dal Decreto ministeriale del 26.10.2011, entrato in vigore il 12.05.2012, e riguarda:
- le imprese iscritte nei vecchi ruoli, attive alla data del 12.05.2012, ai fini della continuazione dell'attività;
- le persone fisiche iscritte nei vecchi ruoli, inattive alla data del 12.05.2012, al fine del mantenimento del requisito abilitante per l'esercizio dell'attività.
1) Di che cosa si tratta
Il D.lgs. 59 del 26.03.2010 ha disposto la soppressione definitiva del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (di cui all'art. 2 della L. 204 del 03.05.1985) e dei mediatori (di cui all'art. 2 della L. 39/1989), e ne ha attribuito le funzioni al Registro Imprese o al Rea (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).
Per l'esercizio di tale attività è ora necessario iscriversi nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione del REA, presentando la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
Le modalità di iscrizione nei predetti Registri, e le modalità di passaggio per i soggetti già iscritti nell'ex ruolo, sono state stabilite con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26.10.2011, entrato in vigore il 12.05.2012, come previsto dall'art. 80 del D.lgs. 59/2010.
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2) Gli aggiornamenti per gli iscritti nei vecchi ruoli
Le imprese (ditte individuali e società) che al 12.05.2012 risultavano già iscritte nell’abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, devono aggiornare la posizione di ciascuna loro sede o unità locale nel RI/REA.
L'aggiornamento deve essere effettuato entro il 12 maggio 2013, mediante la procedura "Comunica Starweb" o altro programma compatibile, compilando la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "Arc" o del mod. "Mediatori", per ciascuna sede/unità locale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del RI (art. 10 DM 26.10.2011).
Le persone fisiche che risultavano iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti/mediatori e che alla data del 12.05.2012 non svolgevano più alcuna attività, devono iscriversi entro il 12.05.2013 in una sezione speciale del Rea, tramite la procedura telematica "comunica Starweb", o un altro programma compatibile, compilando la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del Mod. "Arc." o del Mod. "Mediatori". In caso di mancata iscrizione entro il termine del 12.05.2013, gli interessati non potranno più iscriversi nell'apposita sezione Rea. Tuttavia è da segnalare che l'iscrizione nel vecchio ruolo costituisce:
- nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del D.m. (quindi fino al 12.05.2017), per gli agenti/rappresentanti;
- nei 4 anni successivi all'entrata in vigore del D.M. (quindi fino al 12.05.2016) per i mediatori;
requisito professionale abilitante per iniziare l'attività. Dopo tale data, l'iscrizione nell'ex ruolo non avrà più valore.
3) Varie
Si consiglia di verificare presso la Camera di Commercio competente, l'eventuale esistenza di particolari istruzioni operative per l'invio delle comunicazioni.
Le comunicazioni devono essere firmate digitalmente e inviate con modalità telematica tramite la procedura Comunicazione Unica, a tal fine è possibile anche rivolgersi ad un intermediario abilitato.
4) Attenzione: il termine del 12.05.2013 è stato prorogato al 30.09.2013