L’art. 2364 c.c. stabilisce il termine entro il quale è obbligatorio convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio delle S.p.a.
Tale termine non deve superare i 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni solo nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato" ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società".
Ma cosa si intende con questa dicitura e quali sono verosimilmente in casi in cui si può prorogare il termine di approvazione del bilancio?
1) Proroga del termine del bilancio a 180 giorni
Con la riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi a partire dal 2004, è stato modificato l'art. 2364 sulla possibilità, per le società di capitali, di derogare al termine sull'approvazione del bilancio di esercizio in modo da evitare l'eccessiva discrezionalità prevista nella normativa previgente che recitava a: “qualora particolari esigenze lo richiedano”. Infatti, tale facoltà ha portato a degli abusi, provocando poi l’intervento del legislatore
Di conseguenza, ,attualmente la possibilità di convocare l’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni solo esiste solo per le società tenute a redigere il bilancio consolidato; ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Nello specifico si possono ipotizzare alcuni casi:
• la necessità di cambiamento dei sistemi e programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione;
• dimissioni del responsabile amministrativo;
• esistenza di causa di forza maggiore e/o imprevedibili come ad esempio calamità naturali.
• attività con numerose sedi/ filiali, , dotate di una propria struttura contabile / amministrativa a società necessita di maggior tempo per ricevere ed elaborare i dati
• operazioni straordinarie ecc.;
• situazioni di incertezza sull’esito dell’interpello disapplicativo in tema di società non operative come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2008.
Queste ipotesi non sono certamente esaustive delle particolarità che si possono verificare nell'attività delle aziende per cui è necessario in altri casi verificare di volta in volta nello specifico e aver cura di indicare in dettaglio le motivazioni che hanno portato la società ad adottare il termine lungo nella relazione sulla gestione degli amministratori.
2) Per approfondire scarica la Circolare del giorno del 22 aprile 2013