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SOSTITUZIONE MATERNITÀ: LA LAVORATRICE PUÒ AVERE MANSIONI DIVERSE

Sostituzione maternità: la lavoratrice può avere mansioni diverse

La sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013 della Cassazione ribadisce che nella sostituzione di maternità il datore di lavoro ha la facoltà di collocare il nuovo assunto a svolgere mansioni anche diverse da quelle della lavoratrice assente per esigenze aziendali.

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Una lavoratrice B.A. assunta a tempo determinato da una Fondazione per sostituire una lavoratrice in maternità, dopo la scadenza del contratto fa causa al datore di chiedendo di accertare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e "la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mai validamente interrotto, con condanna della Fondazione al pagamento delle retribuzioni perdute ".
La lavoratrice contestava infatti che il contratto a termine fosse valido perché le mansioni affidatele non erano quelle della dipendente assente bensi quelle di un altra lavoratrice LG "assunta a tempo indeterminato e incaricata temporaneamente in qualifica superiore a sostituire a sua volta la lavoratrice in maternità" , come il contratto stipulato in effetti riportava. In realtà , secondo quanto disciplinato dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 all’art 1 lettera b “ il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo le eccezioni appresso indicate. È consentita l’apposizione di un termine al contratto: b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione” .
Inoltre la cessazione del rapporto era avvenuta in data successiva a quella del  rientro della lavoratrice dalla maternità
Per questo richiedeva il pagamento delle retribuzioni perdute dalla cessazione del rapporto.  Il Giudice di Primo grado di Milano respingeva la domanda.
B.G. proponeva appello alla Corte d’Appello di Milano, la quale con sentenza del 30 ottobre 2007 respingeva l’appello.
Avverso la sentenza della Corte di Appello la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione. La Fondazione resisteva con controricorso.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano, sostenendo che sussiste ormai in giurisprudenza un orientamento costante secondo cui: “per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore, nell'esercizio del potere autorganizzatorio, la facoltà di disporre in conseguenza dell'assenza di un dipendente l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni"......

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