1) Sintesi del Decreto sblocca debiti
La distribuzione della predetta esclusione dal patto di stabilità tra i singoli Enti Locali avviene con un decreto del Ministro dell'Economia sulla base dei criteri individuati dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali o, in mancanza di questi, in proporzione alle richieste. Nelle more dell'emanazione del decreto citato, ogni ente locale può effettuare i pagamenti dei debiti di cui sopra nel limite massimo del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la Tesoreria dello Stato al 31 Marzo 2013 e, comunque, entro il 50% degli importi che intende comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 30 Aprile 2013.
Gli Enti Locali che non hanno la liquidità necessaria per effettuare i pagamenti di cui sopra possono accedere per il 2013 a maggiori anticipazioni di tesoreria (che aumentano da tre dodicesimi a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello in cui si chiede l'anticipazione prestate dall'istituto bancario tesoriere dell'ente) oppure, per il 2013 ed 2014, al “Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili” (1), istituito presso il Ministero dell'economia e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA. Quest'ultima concede, entro il 15 Maggio 2013, agli Enti Locali una anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, da restituire con un piano di ammortamento svente massimo 30 rate annuali ad un tasso di interesse fisso pari al rendimento dei BTP a 5 anni emessi nell'anno in cui si è proceduto all'erogazione dell'anticipazione pubblicato dal Ministero citato sul suo sito Internet. (2)
Se l'ente locale non paga una rata, l'Agenzia delle Entrate si rivale sull'IMU del Comune interessato o sulla imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto, per le Province. L'ente locale, ricevuta l'anticipazione, deve provvedere all'immediata estinzione dei debiti, effettuare le relative registrazioni contabili e fornirne certificazione alla Cassa Depositi e Prestiti SpA.
Per quanto riguarda il pagamento dei debiti (che hanno sempre le caratteristiche di cui sopra e diversi da quelli sanitari di cui all'art. 3, per cui vi rientrano sia i debiti per le opere pubbliche che quelli per la fornitura di beni e servizi , comprese le prestazioni professionali) delle Regioni e delle Province Autonome , l'art. 2 del DL 35/2012 dispone che questi enti, se hanno carenza di liquidità (quindi se ce l'hanno possono procedere autonomamente al pagamento), possono richiedere al Ministero dell'economia un' anticipazione di liquidità dal Fondo sopra citato per pagare questi debiti da restituire con le modalità esposte nel precedente capoverso. Le somme sono erogate, in proporzione a quanto richiesto se le risorse non sono sufficienti a soddisfare la totalità delle domande, a fronte della presentazione, da parte della Regione, di misure (aumenti di entrata o tagli di spesa), anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, di un piano di pagamento dei debiti e del contratto di mutuo per la restituzione dell'anticipazione di liquidità col Ministero dell'economia (e non con la Cassa Depositi e Prestiti, come per gli enti locali).
Il pagamento dei debiti deve essere immediato, una volta ricevuta l'erogazione dell'anticipazione e deve riguardare per almeno due terzi i residui passivi (somme impegnate ma non ancora pagate) che le Regioni devono agli enti locali (Comuni e Province), i quali devono utilizzare tali somme prioritariamente (ma non esclusivamente, se sono superiori ai debiti da pagare) per il pagamento dei loro debiti certi, liquidi ed esigibili o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta di pagamento entro il 31 Dicembre 2012 (non solo quelli di parte capitale, ma anche quelli per l'acquisto di beni e servizi). Il monitoraggio di queste attività è demandato sempre al Ministero dell'economia.
L'art. 3 del DL 35/2012 prevede inoltre che il Ministero dell'economia, sempre tramite lo stesso Fondo, possa erogare anticipazioni di liquidità sempre alle Regioni ed alle Province Autonome per pagare i debiti (aventi sempre le caratteristiche di cui sopra) maturati entro il 31.12.2012 degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale (AUSL, ecc.). Le somme sono erogate a fronte della presentazione, da parte della Regione, di misure (aumenti di entrata o tagli di spesa), anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, di un piano di pagamento dei debiti (3) e del contratto di mutuo per la restituzione dell'anticipazione di liquidità stipulato col Ministero dell'economia avente sempre le caratteristiche descritte nel quarto capoverso di questo articolo. La Regione, ricevuta l'anticipazione, deve provvedere all'immediata estinzione dei debiti, effettuare le relative registrazioni contabili e fornirne certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali dell'Intesa fra Stato e Regioni del 23 Marzo 2005 Inoltre, a decorrere dal 2013, le Regioni sono obbligate ad erogare entro l'anno almeno il 90% delle somme che incassano nello stesso anno (esercizio) dallo Stato come finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di quelle che, a valere sulle risorse proprie dell'anno, le Regioni destinano allo stesso scopo. Le norme dell'art. 3 valgono anche per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome.
L'art. 5 del DL 35/2013 si occupa, invece, del pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato , quindi dei Ministeri (non sono contemplate altre amministrazioni centrali), maturati sempre entro il 31.12.2012, relativi sia ad appalti che a somministrazioni, forniture e prestazioni professionali (quindi sia ad opere pubbliche, cioè a spese in conto capitale, che ad acquisti di beni e servizi, quindi a spese correnti. Gli ultimi ad essere pagati saranno i fitti passivi) ed a fronte dei quali non sussistano residui passivi (cioè somme impegnate ma non ancora pagate con cui si può e si deve, ovviamente, estinguere il corrispondente debito). Per questi debiti ogni Ministero deve predisporre un apposito elenco da trasmettere entro il 30.04.2013 al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I debiti saranno pagati attingendo (4) alle risorse del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle Amministrazioni Centrali dello Stato istituito dal comma 50° dell'art. 1° della Legge n° 266 del 2005 (Legge Finanziaria per il 2006) che sarà ripartito entro il 15 Maggio 2013 con Decreto del Ministero dell'economia a cui i singoli Ministeri devono trimestralmente inviare i resoconti sui debiti pagati. Per la parte dei debiti pregressi non soddisfatta in questo modo e per evitare il formarsi di nuove situazioni debitorie, sempre i Ministeri dovranno definire dei piani di rientro finanziati dai risparmi generati da misure di razionalizzazione (taglio) e riorganizzazione della spesa da adottarsi con decreto.
Infine, aumentano di 2,5 miliardi di Euro per il 2013 e di 4 miliardi per il 2014 le risorse finanziarie per le restituzioni ed i rimborsi delle imposte ed, a partire dall'anno 2014 , aumenta da 516.000 a 700.000 Euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi previdenziali compensabili ogni anno con le imposte e i contributi dovuti dai soggetti titolari di partita IVA (quindi imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti). Questi debiti fiscali e previdenziali , se derivanti da accertamento con adesione, da acquiescenza, da definizione agevolata delle sanzioni e da conciliazione giudiziale, potranno essere compensati , (probabilmente a partire dal 2013, ma per esserne certi occorre attendere il decreto di attuazione del Ministero dell'economia) anche con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture o appalti maturati entro il 31.12.2012 verso gli enti pubblici finora citati in questo articolo, ma anche nei confronti degli “enti pubblici nazionali” diversi dai Ministeri. La compensazione di questi crediti, che dovranno essere certificati dall'ente pubblico debitore ai sensi del comma 3°-bis dell'art. 9 del Decreto-Legge n° 185 del 2008 (convertito in Legge n° 2 del 2009), potrà avvenire solo attraverso i servizi telematici istituiti dall'Agenzia delle Entrate (art. 9 del DL 35/2013).
L'art. 6 del DL 35/2013 prevede alcune norme comuni a tutti i procedimenti di pagamento dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni che abbiamo sin qui esaminato. In primo luogo, i pagamenti sono effettuati dando priorità a quelli dei debiti che il creditore non abbia ceduto (ad istituti bancari o a società di factoring ) con la formula “ pro soluto ” , vale a dire garantendo la sola esistenza e validità del credito, ai sensi dell'art. 1267 del Codice Civile. La priorità nel pagamento, pertanto, dovrà essere dati ai debiti che il creditore non abbia ceduto in alcun modo oppure a quelli che abbia ceduto con la formula “ pro solvendo ”, cioè assumendosi anche la garanzia della solvenza, cioè del pagamento, da parte del debitore ceduto (che in questi casi è, come abbiamo visto, sempre una Pubblica Amministrazione). Tra questi la priorità dovrà essere data al credito più antico , come risulta dalla data della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.
In secondo luogo, i piani dei pagamenti dei debiti che abbiamo finora esaminati sono pubblicati sui siti Internet degli Enti interessati . Entro il 30 Giugno 2013, le Pubbliche Amministrazioni che abbiamo citato finora devono comunicare ai loro creditori , anche per posta elettronica (anche normale, ma meglio se certificata), l'importo e la data entro cui provvedono al pagamento di questi debiti . L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. Il mancato o tardivo adempimento delle disposizioni su questi pagamenti da parte delle Amministrazioni debitrici che ha causato la condanna delle stesse al pagamenti di somme per risarcimento danni o interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del funzionario pubblico responsabile del mancato o tardivo adempimento.
Al fine di garantirne la destinazione, le somme destinate al pagamento dei debiti pregressi delle P.A. esaminati in questo paragrafo sono insequestrabili ed impignorabili .
Inoltre, per agevolare la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti maturati nei confronti delle P.A. entro il 31.12.2012 alle banche, l'art. 8 del DL 35/2012 esenta i relativi atti da imposte tasse e diritti di qualsiasi tipo , eccetto l'IVA – Imposta sul Valore Aggiunto. L' onorario del notaio che autentica le sottoscrizioni dell'atto di cessione è ridotto alla metà e tale autenticazione può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione debitrice, ove presente. La notificazione dell'atto al debitore ceduto (ente pubblico) può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto mediante raccomandata a mano o con avviso di ricevimento e, di conseguenza, anche per mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).
Da ultimo, per avere un quadro certo dell'ammontare dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni maturati e non pagati al 31 Dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, l'art. 7 del Decreto ha semplificato il procedimento di certificazione di questi prevedendo che gli Enti Pubblici citati in questo paragrafo si debbano iscrivere entro il 28 Aprile 2013 alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Ministero dell'Economia, pena una sanzione pecuniaria di 100 Euro per ogni giorno di ritardo per i dirigenti responsabili degli enti interessati. La certificazione dei crediti da parte di tali Enti potrà avvenire solo attraverso questa piattaforma.
Una volta iscritte, in un arco di tempo che va dal 1° Giugno al 15 Settembre 2013, le Pubbliche Amministrazioni debitrici comunicano l'elenco completo dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31.12.2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Il creditore, entro il 15.09.2013, può segnalare all'Amministrazione debitrice l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa e, successivamente, in caso di omessa, incompleta od erronea comunicazione da parte di questo ente pubblico di uno o più debiti (evidentemente il sito della piattaforma ministeriale sarà consultabile dagli interessati perché, a tal fine non può bastare l'accesso al sito Internet dell'ente debitore), può richiedere ad esso la correzione o l'integrazione della comunicazione del debito. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'Amministrazione abbia provveduto od abbia espresso un motivato diniego, il creditore può presentare la richiesta di nomina di un commissario ad acta all'amministrazione debitrice (se Ente Locale o Regione), all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia se le certificazioni sono di pertinenza delle Amministrazioni Statali centrali, all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante per quelle di competenza degli Enti Pubblici nazionali e, per quelle di pertinenza delle Amministrazioni Statali periferiche all'Ufficio della Ragioneria dello Stato competente per territorio mediante la piattaforma elettronica citata con spese a carico dell'ente debitore e secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero dell'Economia del 25 Giugno 2012 e successive modificazioni. Questo ci sembra essere il punto più debole di questa procedura di certificazione dei crediti. Meglio sarebbe stato, secondo noi, incaricare un solo organo come la Ragioneria dello Stato ed i suoi uffici periferici.
Sempre entro il termine del 15 Settembre 2013 le banche e gli altri intermediari finanziari autorizzati comunicano , per il tramite dell'ABI – Associazione Bancaria Italiana, al Ministero dell'Economia – Dipartimento del Tesoro l'elenco completo dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31.12.2012 nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che sono stati oggetto di cessione in loro favore con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario, dell'Amministrazione debitrice ceduta e distinguendo fra cessioni “ pro soluto ” e cessioni “ pro solvendo ” (su cui rimadiamo a quanto detto in precedenza).
La Legge di stabilità per il 2014, da adottarsi a fine anno 2013, potrà autorizzare il pagamento di questi crediti ceduti alle banche ed agli altri intermediari finanziari autorizzati mediante un'assegnazione diretta ad essi di titoli di stato di nuova emissione.
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Note:
(1) Questo Fondo ha una dotazione di 10 Miliardi di Euro per il 2013 e di 16 Miliardi per il 2014 ed è articolato in tre sezioni: una per il pagamento dei debiti arretrati degli Enti Locali (Comuni e Province), una per quelli delle Regioni ed una per quelli degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
(2) Quindi, attualmente, questo prestito a massimo 30 anni è abbastanza a buon mercato, dato che, nel momento in cui scriviamo (Aprile 2013), il tasso degli ultimi BTP a 5 anni che sono stati emessi è pari al 3,50% annuo. La prima rata di ammortamento di questo mutuo decorre dall'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e la data del pagamento di essa deve cadere entro il 30 Settembre di ogni anno.
(3) Norme particolari sono previste per i piani di rientro della Regione Sicilia e della Regione Piemonte dall'art. 11 del DL 35/2012.
(4) Sempre in proporzione a quanto richiesto se le risorse non sono sufficienti a soddisfare la totalità degli importi delle domande presentate.