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DETRAZIONE 36% - 50% AMMESSA PER IL FOTOVOLTAICO

Detrazione 36% - 50% ammessa per il fotovoltaico

Le spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica possono essere oggetto della detrazione Irpef del 36% - 50%, a condizione che l'impianto sia installato per soddisfare il fabbisogno energetico dell'abitazione dell'utente.

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L'Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta, con la Risoluzione n. 22/E dell'8 aprile scorso, sulle spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In particolare, viene confermato che per esse è possibile fruire della detrazione Irpef del 36% (o 50%, se la spesa è sostenuta dal 26.06.2012 al 30.06.2013) prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a condizione però che l'impianto sia posto "al servizio dell'abitazione dell'utente".
Per fruire della detrazione, non occorre acquisire alcuna documentazione specifica attestante il risparmio elettrico, e quindi energetico dell'abitazione, bensì è sufficiente conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta.
La detrazione non è cumulabile con la tariffe incentivanti del "conto energia", ma è cumulabile con i meccanismi dello "scambio sul posto" e del "ritiro dedicato".

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1) La detrazione Irpef del 36% - 50%

Come noto, per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, è prevista una detrazione Irpef del 36% (ripartibile in 10 rate annuali di pari importo), con un tetto massimo di spesa su cui calcolare tale detrazione pari a € 48.000 per unità immobiliare.
E' bene precisare, tuttavia, che per le spese documentate sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013, la detrazione Irpef spettante è innalzata al 50% e la spesa massima complessiva su cui calcolare tale detrazione è innalzata a € 96.000.
Dal 1° luglio 2013, poi, la detrazione tornerà al 36% con tetto massimo di spesa di € 48.000.

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2) La detrazione per l'impianto fotovoltaico

Tra gli interventi per i quali si può fruire della detrazione Irpef del 36% - 50%, l'art. 16-bis del Tuir include, alla lettera h), quelli "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".
Al riguardo, sono sorte alcune perplessità circa la riconducibilità alla lett. h) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto tali impianti sono finalizzati alla produzione di energia elettrica e non al conseguimento di risparmi energetici propriamente detti.
L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, sentito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 36% - 50% anche per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico, a condizione che questo sia posto "al servizio dell'abitazione dell'utente", cioè sia installato per soddisfare il fabbisogno energetico dell'abitazione dell'utente e non per scopi commerciali. A tal fine, si configura un "esercizio di attività commerciale" (e, quindi, il beneficio in esame non è ammesso), se l'impianto ha potenza superiore a 20 kW o, pur avendo potenza non superiore a 20 kW, non è posto al servizio dell'abitazione dell'utente.
Le Entrate precisano, inoltre, che, per fruire della detrazione, non occorre acquisire alcuna documentazione specifica attestante il risparmio elettrico, e quindi energetico dell'abitazione, ma è sufficiente conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

3) Cumulabilità della detrazione con altri incentivi per il fotovoltaico

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sulla compatibilità della detrazione con altri incentivi previsti per il fotovoltaico. In particolare, la detrazione Irpef del 36% - 50%:
  • NON è cumulabile con le tariffe incentivanti introdotte dal c.d. "conto energia";
  • è cumulabile con il meccanismo dello "scambio sul posto" e del "ritiro dedicato".
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