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L'AUTOCERTIFICAZIONE NON HA EFFICACIA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

L'autocertificazione non ha efficacia nel processo tributario

Nella sentenza n. 1662 2013 la Corte di Cassazione ricorda che le autocertificazioni non possono essere accolte come prova nel processo tributario

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La Suprema Corte di Cassazione sottolinea,  nella sentenza n. 1662 del 24 Gennaio 2013 che, nell’ambito del processo tributario l'autocertificazione non ha efficacia probatoria, ex articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992, in quanto sarebbe eluso, in caso contrario, il divieto di prova testimoniale. L ' articolo  di legge  vuole infatti che, nel processo tributario, le prove debbano essere raccolte davanti al giudice durante il contraddittorio delle parti.
IL CASO
Il caso inizia con l’emissione di un avviso di accertamento per il recupero di IRPEG e ILOR relativamente all’anno di imposta 1997 nei confronti di una società medio tempore fallita.
La società contribuente impugna l’avviso per contestarne la legittimità davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso.
Contro la sentenza di primo grado, propone ricorso l’Agenzia dell’Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza impugnata rigettando l'appello del Fisco.
L'Agenzia delle Entrate si rivolgeva in Cassazione denunciando l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio poiché tardivo rispetto alla data di notificazione dell'avviso di accertamento effettuata presso la sede legale della società a mani di persona legittimata a ricevere l'atto.  Inoltre obietta sulla considerazione che sia giusta prova contraria l’autocertificazione esibita in giudizio dal legale rappresentante della società circa il non collegamento tra la persona suddetta e la società.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, considera assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Riprendendo infatti la propria giurisprudenza ribadisce che l'autocertificazione a differenza di altre procedure amminsitrative è priva di efficacia nel processo tributario.

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