- regolamenta i casi e le modalità di revoca per giusta causa, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale;
- disciplina l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori “inattivi”.
Scopri l'Offerta Formativa 2024:
- Minimaster 2024 accreditato dal MEF e dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti per il triennio 2023/2025
- ESG: Il Rendiconto di sostenibilità - Corso online - accreditato dal Mef e dal Consiglio Nazionale Commercialisti
Ti consigliamo:
NOVITÀ 2024
Revisal ora include il modulo per la revisione legale delle nano imprese
1) DM 261/2012
- revoca per giusta causa;
- dimissioni dall’incarico di revisore legale;
- di risoluzione consensuale del contratto di revisione.
- il cambio del soggetto che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
- il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento.
Ti consigliamo anche:
- Finalyst il Software di Analisi Finanziaria e Corporate Performance Management - RICHIEDI DEMO GRATUITA
- Kit di revisione legale PMI
- La revisione Legale - Tecniche e Procedure - Libro di Carta
- La Revisione delle nano imprese II edizione - cartaceo
- Il formulario commentato della revisione legale - carta
- Bilanci 2023 Guida pratica per società revisori sindaci
- Manuale del Perito e del Consulente Tecnico - cartaceo
2) DM 16/2013
- d’ufficio: per i soggetti già iscritti nel Registro che non hanno assunto incarichi di revisione per 3 anni consecutivi ovvero che non hanno collaborato ad un’attività di revisione in una società di revisione per 3 anni consecutivi;
- su richiesta dell’interessato: anche prima del decorrere dei 3 anni per l’iscrizione d’ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell’art. 42 del DLgs 39/2010, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione. Il MEF, sentito il parere della Commissione, dispone l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 90 giorni dal ricevimento.