La finanziaria 2007, per favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie private di:
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incassare i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo, in nome e per conto dei professionisti, e poi riversarli a questi ultimi;
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annotare i compensi incassati nella propria contabilità o in un apposito registro;
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comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con il modello SSP, l'ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.
L'adempimento deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il corrispettivo è riscosso, quindi 30.04.2019 per i compensi riscossi nel 2018.
1) Comunicazione compensi medici: soggetti obbligati
L’obbligo in scadenza riguarda le strutture sanitarie private, definite nel Provvedimento del 13.12.2007 come “le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.
Sotto il profilo oggettivo, la riscossione accentrata riguarda i compensi dovuti a coloro che esercitano attività medica e paramedica che dà luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del Tuir. Si tratta in particolare delle prestazioni sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente.
Non rientrano ad esempio nell’obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che l’attività svolta dall’operatore sanitario rientra nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, formalmente, la prestazione è resa dall’ente di cui il professionista è dipendente.
2) Il modello SSP per la comunicazione dei compensi dei medici
La comunicazione dei compensi riscossi nel 2018 per conto di ciascun medico/paramedico,
va effettuata utilizzando il mod. “SSP” (reperibile in formato elettronico nel sito internet dell'Agenzia delle entrate) che si compone:
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di un Frontespizio dove oltre ai dati della struttura sanitaria privata e del sottoscrittore, dell’anno cui si riferisce la comunicazione, del tipo di comunicazione (“Comunicazione” - primo invio della comunicazione o “Sostitutiva”), va indicato il numero di percipienti nonché i dati relativi all’impegno alla presentazione telematica;
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e del quadro A dove sono richiesti i seguenti dati:
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dati identificativi dei medici/paramedici (codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita) che hanno svolto l’attività di lavoro autonomo nella struttura sanitaria privata;
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importo dei relativi compensi complessivamente riscossi dalla stessa in nome e per conto di ciascun professionista.
Gli importi vanno arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, e per difetto se inferiore a 50 centesimi di euro.
3) Termini e modalità di presentazione della comunicazione dei compensi dei medici
La comunicazione va spedita esclusivamente in via telematica, entro il 30.4 di ciascun anno per i compensi riscossi dal 1° al 31 dicembre dell'anno precedente. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
L’invio può essere effettuato:
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direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
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ovvero tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.
È considerato tempestivamente presentato il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.
A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.
In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.