HOME

/

FISCO

/

SOCIETÀ DI COMODO 2024

/

SOCIETÀ DI COMODO E LA MAGGIORAZIONE IRES

Società di comodo e la maggiorazione Ires

In vista dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi va ricordato che la maggiorazione IRES è liquidata nella sezione XVIII del quadro RQ di UNICO SC 2013

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con la circolare 3/2013 l’Agenzia esamina i principali aspetti della maggiorazione IRES del 10,5% per le società di comodo introdotta dall’art. 2, comma 36-quinquies del DL 138/2011; in particolare, detta maggiorazione:
  • è applicabile dalle società di capitali (spa, sapa e srl) ovvero dalle società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione in Italia, qualificate di “comodo”;
  • riguarda sia le società non operative che quelle considerate in “perdita sistematica”;
  • è esclusa per le società che non sono soggetti passivi IRES (società di persone, ecc.).

1) Base imponibile della maggiorazione

La base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta di comodo, il quale può essere costituita, a seconda dei casi:
  • dal reddito minimo presunto (art.30, L.724/94) determinato al netto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti;
  • ovvero dal reddito “ordinariamente” determinato (qualora quest’ultimo risulti superiore al reddito minimo presunto); solo in tal caso, secondo la CM 3/2013, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare la maggiorazione Ires, il soggetto interessato può tener conto delle perdite concernenti i periodi d’imposta precedenti, ferme restando le modalità e i limiti al loro utilizzo individuati dall’articolo 84 del Tuir e dall’articolo 30, comma 3, della L. 724/94.

Ti potrebbe interessare:

2) Maggiorazione Ires in caso di trasparenza fiscale e consolidato

Alcuni chiarimenti delle Entrate riguardano le società che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) o per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR).
In particolare, nell’ambito della trasparenza fiscale, i soggetti “di comodo” che esercitano l’opzione in qualità di:
  • società partecipata: sono tenuti ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione;
  • partecipante (socio): assoggettano alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalle partecipate.
Pertanto, secondo la CM 3/2013, nel caso in cui una società “di comodo” partecipa al regime della trasparenza in qualità di partecipante, quest’ultima determina e versa l’imposta corrispondente alla maggiorazione sempre in via autonoma, senza che ciò influenzi il meccanismo di funzionamento del regime in questione. In tale ipotesi, il legislatore ha previsto, all’articolo 2, comma 36-octies, secondo periodo, del D.L. 138/2011del 2011, che la liquidazione della maggiorazione da parte della partecipante avvenga “senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata”.
Per quanto riguarda, invece, le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale, l’art. 2, comma 36-sexies del DL 138/2011 prevede che esse siano tenute ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e a provvedere al versamento della relativa imposta.
La base imponibile della maggiorazione è determinata, in tal caso, secondo le regole ordinarie (ex art. 118, TUIR) tenuto conto delle eventuali perdite pregresse al consolidato.

3) Versamento degli acconti

Per quanto riguarda, infine, il versamento degli acconti, l’Agenzia rammenta che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
  • per il 2012 (anno di prima applicazione del nuovo tributo) era necessario assumere come imposta del periodo precedente (2011) quella che si sarebbe determinata applicando a quell'anno le nuove disposizioni, salva l'esistenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica;
  • dal 2013: si potranno utilizzare alternativamente il metodo storico ovvero quello previsionale.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SOCIETÀ DI COMODO 2024 · 05/12/2024 Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

Il decreto Legislativo Irpef Ires approvato dal CdM il 3 dicembre contiene novità anche per le società di comodo: dimezzate le percentuali

Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

Il decreto Legislativo Irpef Ires approvato dal CdM il 3 dicembre contiene novità anche per le società di comodo: dimezzate le percentuali

Quando si può disapplicare la norma sulle società di comodo: chiarimenti ADE

Le Entrate chiariscono quando è possibile disapplicare la norma sulle società di comodo nel caso di condizioni avverse del mercato e riduzione dei ricavi

Società di comodo: le novità normative sul modello Redditi SC 2023

L’abrogazione della disciplina sulla perdita sistematica, con decorrenza dall’anno d’imposta 2022, ha richiesto l’aggiornamento dei modelli Redditi SC 2023 e Redditi SP 2023

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.