Con la circolare 3/2013 l’Agenzia esamina i principali aspetti della maggiorazione IRES del 10,5% per le società di comodo introdotta dall’art. 2, comma 36-quinquies del DL 138/2011; in particolare, detta maggiorazione:
- è applicabile dalle società di capitali (spa, sapa e srl) ovvero dalle società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione in Italia, qualificate di “comodo”;
- riguarda sia le società non operative che quelle considerate in “perdita sistematica”;
- è esclusa per le società che non sono soggetti passivi IRES (società di persone, ecc.).
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1) Base imponibile della maggiorazione
La base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta di comodo, il quale può essere costituita, a seconda dei casi:
- dal reddito minimo presunto (art.30, L.724/94) determinato al netto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti;
- ovvero dal reddito “ordinariamente” determinato (qualora quest’ultimo risulti superiore al reddito minimo presunto); solo in tal caso, secondo la CM 3/2013, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare la maggiorazione Ires, il soggetto interessato può tener conto delle perdite concernenti i periodi d’imposta precedenti, ferme restando le modalità e i limiti al loro utilizzo individuati dall’articolo 84 del Tuir e dall’articolo 30, comma 3, della L. 724/94.
2) Maggiorazione Ires in caso di trasparenza fiscale e consolidato
Alcuni chiarimenti delle Entrate riguardano le società che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) o per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR).
In particolare, nell’ambito della trasparenza fiscale, i soggetti “di comodo” che esercitano l’opzione in qualità di:
- società partecipata: sono tenuti ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione;
- partecipante (socio): assoggettano alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalle partecipate.
Pertanto, secondo la CM 3/2013, nel caso in cui una società “di comodo” partecipa al regime della trasparenza in qualità di partecipante, quest’ultima determina e versa l’imposta corrispondente alla maggiorazione sempre in via autonoma, senza che ciò influenzi il meccanismo di funzionamento del regime in questione. In tale ipotesi, il legislatore ha previsto, all’articolo 2, comma 36-octies, secondo periodo, del D.L. 138/2011del 2011, che la liquidazione della maggiorazione da parte della partecipante avvenga “senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata”.
Per quanto riguarda, invece, le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale, l’art. 2, comma 36-sexies del DL 138/2011 prevede che esse siano tenute ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e a provvedere al versamento della relativa imposta.
La base imponibile della maggiorazione è determinata, in tal caso, secondo le regole ordinarie (ex art. 118, TUIR) tenuto conto delle eventuali perdite pregresse al consolidato.
3) Versamento degli acconti
Per quanto riguarda, infine, il versamento degli acconti, l’Agenzia rammenta che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
- per il 2012 (anno di prima applicazione del nuovo tributo) era necessario assumere come imposta del periodo precedente (2011) quella che si sarebbe determinata applicando a quell'anno le nuove disposizioni, salva l'esistenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica;
- dal 2013: si potranno utilizzare alternativamente il metodo storico ovvero quello previsionale.