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1) Termini di presentazione
- esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato);
- entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche, le società semplici, le Snc e Sas nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate (fermi restando i termini nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
- entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES (di cui all’art. 73 del Tuir) nonché per le amministrazioni pubbliche
- dai soggetti in liquidazione volontaria;
- dalle società in fallimento o liquidazione coatta amministrativa, solo se in esercizio provvisorio; in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare il modello in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.
2) Principali novità del modello Irap 2013
- l’aumento della deduzione forfettaria prevista per i lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile e per gli under 35;
- l’introduzione, nel quadro IR, di 2 nuovi campi in cui riportare le detrazioni Irap disposte da leggi regionali;
- l’inserimento della nuova sezione X nel quadro IS in cui indicare i crediti Irap ricevuti a seguito di operazioni straordinarie quali ad esempio i crediti maturati dalla società fusa o incorporata e trasferiti alla società risultante dall’operazione di fusione o incorporazione;
- la presenza di nuovi campi in cui riportare il credito d’imposta derivante dagli incentivi alle imprese che realizzano nuove infrastrutture nonché quelle che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita ed il noleggio di opere dell’ingegno digitali.