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NIENTE IRAP SUL PROFESSIONISTA CHE UTILIZZA CONSULENTI ESTERNI

Niente IRAP sul professionista che utilizza consulenti esterni

La Cassazione ribadisce il limiti dell'assoggettamento ad IRAP sul lavoro dei professionisti. L' ordinanza n. 2131 del 29 gennaio 2013 commentata alla luce della ricca giurisprudenza precedente

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La S.C. nell’ordinanza annotata formula un interessante principio secondo il quale i costi sostenuti dal professionista per le consulenze, anche se elevatissimi, non determinano meccanicisticamente l’assoggettamento ad IRAP. Il ricorso al lavoro altrui può determinare i presupposti per l'assoggettamento all’imposta dell'attività professionale, solo quando questo lavoro viene inserito nella struttura organizzativa cui è a capo il professionista.

IL CASO
L' Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo-Pescara 12/09/10 del 19 febbraio 2010 che accoglieva solo parzialmente l'appello dell'Ufficio ribadendo la spettanza a un libero professionista del rimborso IRAP relativamente agli anni 2001- 2003. La controversia aveva per oggetto l’oggettivizzazione del presupposto di imposta, in presenza di compensi corrisposti, a professionisti terzi, “esterni” rispetto l’attività libero professionale realizzata, nel caso, da un ingegnere.
IL COMMENTO
Premessa
Innanzitutto giova osservare che l’art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dispone quale presupposto impositivo dell’Irap, “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi …”.
La S.C. in altra circostanza aveva correttamente rilevato che non è condivisibile la tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria secondo cui “l'IRAP non risulterebbe applicabile solo quando l'attività lavorativa autonoma abbia carattere meramente occasionale e quindi non sussista neppure una mera "autoorganizzazione"”.
Giova sottolineare che l’Amministrazione finanziaria, con circ. n. 141/E del 4 giugno 1998, nel commentare per la prima volta l’articolo 2 citato, affermò che tutte le attività di impresa e quelle professionali-artistiche che non incarnano questo requisito sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta ..... 

1) Leggi il Commento completo ed il testo integrale della sentenza:

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