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1) Territorialità servizi generici
- se il committente è soggetto passivo IVA la prestazione si considera effettuata nello Stato del committente configurando un servizio “Business to Business” (c.d. B2B);
- se il committente non è un soggetto passivo IVA la prestazione si considera effettuata nel paese del prestatore configurando un servizio “Business to Consumer” (c.d.B2C).
- il committente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia;
- il committente è un “privato” e il prestatore è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia.
- il fatto che il committente sia un soggetto passivo (c.d. “status”);
- il fatto che il committente agisca nella veste di soggetto passivo (c.d. “qualità”);
- il luogo di stabilimento dello stesso.
È, pertanto, irrilevante ai fini IVA una prestazione resa (carenza presupposto soggettivo) da un soggetto che non svolge attività d’impresa, arte o professione anche se il committente italiano è un soggetto passivo.
2) Verifica status committente
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (le PF si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute);
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni (art. 4 co. 4 del DPR 633/72), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi identificati ai fini IVA.
- effettuato, nell’anno precedente, ovvero nel corso dell’anno, acquisti intraUE per un importo superiore a €.10.000. Questi, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti, sono obbligati a chiedere l’attribuzione del numero di
partita IVA (art. 38, c. 5, DL n. 331/93); - optato per l’applicazione dell’IVA in Italia sugli acquisti intraUE effettuati (non eccedenti il limite di €.10.000) e che per tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (art. 38, c. 6, DL n. 331/93).
- le società di mero godimento per le quali si presume l’assenza di svolgimento di attività commerciale;
- contribuenti minimi: per i quali la circolare rinvia alle fattispecie indicate nella CM 36/2010.
- effettua acquisti intra UE di beni da un soggetto passivo UE. In tal caso l’operatore italiano:
- integra la fattura ricevuta con l’imponibile e l’IVA;
- non può detrarre l’IVA;
- compila i modelli Intra per l’acquisto di beni;
- versa, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’IVA relativa a tale acquisto. - Cede beni ad un soggetto passivo UE.
In tal caso l’operatore italiano:
- emette fattura senza l’applicazione dell’IVA ;
- non deve compilare i modelli Intra delle cessioni di beni. - Riceve servizi da un soggetto passivo UE (l’operatore italiano si comporta come al punto 1).
- Presta servizi ad un soggetto passivo UE (l’operatore italiano si comporta come al punto 2).
- ha comunicato al prestatore il proprio numero di partita IVA;
- il prestatore ha ottenuto la conferma della validità del numero identificativo IVA mediante il sistema VIES (art. 18, Reg. UE n. 282/2011).
- ottenga qualsiasi altra prova della soggettività passiva del committente;
- si adoperi per effettuare una “verifica di ragionevole ampiezza sull’esattezza delle informazioni che il committente gli ha fornito circa il proprio status, applicando le procedure di sicurezza commerciali normalmente in uso (ad es. le procedure relative ai controlli di identità o di pagamento)”(C.M. 37/2011)
Pertanto, se committente UE non ha comunicato il proprio numero di partita IVA al prestatore italiano, questi può considerare tale committente privo di soggettività passiva (salvo disponga di informazioni contrarie).
- se fornisce al prestatore la certificazione rilasciata dalle autorità fiscali competenti attestante l’esercizio di un’attività economica che permetta di ottenere il rimborso dell’IVA (ex art. 38-ter, DPR n. 633/72); in Italia, tale rimborso è riconosciuto esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi stabiliti in Svizzera, Israele e Norvegia;
- se dispone:
- di un numero identificativo Iva o da un analogo codice, utilizzato per identificare le imprese dalle autorità fiscali del relativo Stato extra UE;
- di qualsiasi altra prova attestante la posizione di soggetto passivo.