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NO PROFIT: IL COMODATO GIUSTIFICA L'ESENZIONE IMU

No profit: il comodato giustifica l'esenzione Imu

La gratuità del comodato giustifica l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli enti non commerciali che svolgono attività meritevole. Questa la conclusione "progressista" cui giunge il Mef nella risoluzione 4DF del 4.3.2013

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Nella risoluzione 4/DF del 4.3.2013, il Mef tratta il caso di un ente non commerciale che concede in comodato gratuito un immobile di sua proprietà ad un altro ente non commerciale, per lo svolgimento di attività meritevoli. Il Mef stravolge l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, che hanno da sempre richiesto la coincidenza soggettiva tra proprietario e utilizzatore dell'immobile, sostenendo che ciò che conta è la gratuità della concessione, e quindi la non formazione di reddito in capo all'ente.

1) La gratuità del comodato è motivo di esenzione

Secondo alcune pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, l'esenzione per gli enti non commerciali si applica a condizione che l'immobile sia posseduto e utilizzato per attività meritevoli (articolo 7 comma 1 letera i del D.lgs. 504/1992) direttamente dallo stesso ente non commerciale, circostanza che non avviene in caso di concessione in comodato ad un altro ente non commerciale. Per attività meritevoli si intendono quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreativi, sportive, di religione e di culto.
In netto contrasto con questa soluzione il Ministero, nella risoluzione 4/DF, conclude affermando che l'esenzione Imu si applica nel caso di immobili concessi in comodato a titolo gratuito ad altri enti dello stesso tipo. Secondo il Mef, infatti, l'elemento decisivo per l'applicazione o meno dell'Imu è la presenza di un reddito determinato dall'immobile, che nel caso del comodato a titolo gratuito non sussiste.
A sostegno di questa tesi, nella risoluzione si richiama la sentenza n. 11427/2007 della Corte di Cassazione che ha trattato il caso di un immobile dato in locazione. Anche in questo caso si verificava la non coincidenza tra soggetto proprietario e soggetto utilizzatore dell'immobile, che secondo il principale orientamento della giurisprudenza escludeva l'applicabilità dell'esenzione. In tale sentenza però la Corte di Cassazione, esclude l'applicabilità dell'esenzione per il fatto che la locazione determinava un reddito in capo all'ente, indice di una determinata capacità contributiva, non idonea a giustificare l'agevolazione.
Nel caso del comodato gratuito, invece, a differenza della locazione non si genera alcun reddito in capo all'ente, e pertanto l'esenzione si applica.
Ovviamente l'ente utilizzatore non deve pagare l'Imu perché non è soggetto passivo, ma deve fornire all'ente non commerciale che gli ha concesso l'immobile, tutti gli elementi necessari per consentirgli l'esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale che sostanziale.

2) I commenti della stampa specializzata

Secondo alcuni la discordanza creatasi tra il principio consolidato della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, secondo cui è necessaria ai fini dell'esenzione la coincidenza tra proprietario e utilizzatore dell'immobile, e la recente interpretazione del Mef, causerà diversi contenziosi in materia, tanto che la stampa specializzata auspica un ripensamento ministeriale.
D'altra parte l'orientamento "elastico" del Mef è da apprezzare, considerando che ha voluto cogliere la ratio più profonda della norma. L'esenzione, infatti, è il giusto riconoscimento del valore sociale apportato dagli enti no profit attivi in settori particolarmente delicati della vita dei cittadini. È proprio il carattere non lucrativo l'elemento che giustifica l'esenzione, e che tra l'altro, esprimendosi in termini di umanizzazione, costituisce un "ritorno" nelle tasche dei cittadini. E' pertanto la natura del contratto di comodato e la sua non onerosità a consentire al ministero di giustificare l'esenzione Imu. Restano ovviamente soggetti a tassazione gli immobili locati in quanto l'affitto rappresenta un reddito e una fonte di ricchezza che è oggettivamente incompatibile con gli obiettivi che le norme sull'esenzione dall'Imu tutelano.

Allegato

Articolo 7 D.lgs. 504_1992
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Commenti

ANTONELLA - 13/09/2016

ho affittato per due anni il mio appartamento ad un'associazione culturale no profit (senza nessun canone di affitto) usufruendo della possibilità di non pagare l'IMU. A distanza di 4 anni mi sono vista recapitare una multa da parte del Comune stesso addebbitandomi l'Imu il doppio di quella che avrei dovuto pagare.. Vi sembra normale che facciano le leggi e poi ci ripensino e il cittadino che non non solo non ha percepito nessun beneficio ora ne deve pagare anche le conseguenze? Grazie a chi saprà rispondere

enrico - 22/10/2015

E perche' non si applica lo stesso principio se un privato da in comodato d'uso gratuito a una associazione no profit ??? perche' se solo da societa' a sociaeta' ?? mi potete chiarire questa cosa ??? grazie

Giovanni - 24/03/2019

Ha trovato una risposta? Anche io mi trovo ad affrontare la stessa questione, però non ho una soluzione. grazie

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