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DETRAZIONE 55%, MODELLO IRE ENTRO IL 2 APRILE

Detrazione 55%, modello IRE entro il 2 aprile

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese sostenute nel 2012 relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale anno, ma che proseguono anche nel 2013, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l'apposito modello IRE entro il 2 aprile 2013

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In via generale, per fruire della detrazione Irpef/Ires del 55% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione prorogata fino al 30.06.2013), non è necessario inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, a partire dalle spese sostenute nel 2009 (art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.05.2009), se:
  • i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
  • sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
è richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d. "modello IRE", denominato "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta".
Tale Comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.
Anche quest’anno, pertanto, se gli interventi sono iniziati nel 2012 (o in anni precedenti) ma proseguono/terminano nel 2013, con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità, è necessario inviare il modello IRE relativamente alle spese sostenute nel 2012.

1) La detrazione Irpef/Ires del 55%

La Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda (IRPEF/IRES) il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L'agevolazione è stata più volte prorogata. Da ultimo, il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012, all'art. 11) ha disposto l'ulteriore proroga per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 (dal 1° luglio, salvo nuove proroghe, l'agevolazione sarà invece "riassorbita" dalla detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa strutturale).
Gli interventi agevolabili sono quelli eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti, e finalizzati al risparmio energetico dell’edificio.
Le spese agevolabili sono quelle relative ai seguenti interventi:
  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione: 100.000 euro);
  • interventi sull'involucro degli edifici (valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
  • installazione di pannelli solari (valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione: 30.000 euro).

2) La comunicazione modello IRE per le spese 2012

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese sostenute nel 2012 relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale anno, ma che proseguono anche nel 2013, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l'apposito modello IRE entro il 2 aprile 2013, per consentire all’Erario il monitoraggio degli “sconti d’imposta” in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio.
La comunicazione deve essere inviata, infatti, entro 90 gg dal termine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2012, se i lavori non sono ultimati entro il 31.12.2012, il termine entro il quale effettuare l’invio del modello IRE è il 31 marzo 2013, che, però, coincidendo con le festività pasquali (il 31 marzo è Pasqua ed il 1° aprile è Lunedì dell'Angelo), slitta a martedì 2 aprile 2013.
Il modello IRE da compilare è quello approvato dal Provvedimento del 06.05.2009.
L’invio della Comunicazione non esenta i contribuenti a trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti.

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3) Quando il modello IRE non deve essere presentato

La comunicazione modello IRE non deve essere presentata:
  • se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2012);
  • se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori iniziati nel 2012 e ultimati nel 2013 senza sostenimento di spese nel 2012).

4) Modalità di presentazione

L’invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software disponibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Può essere utilizzato anche un software analogo a quello messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, purché consenta la creazione di un file che rispetti le specifiche tecniche richieste.
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