Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell’art. 2120, comma 1, c.c. (come sostituito dall’art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297 recante la disciplina dei trattamento di fine rapporto), al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed in conseguenza di essa. Ed invero l'uso del termine "quota" con riferimento all'importo della retribuzione annuale "dovuta", lungi dal dare l'idea del frazionamento annuale e dell'acquisizione periodica del diritto, richiama, invece, solo una modalità del calcolo dell'unico diritto al trattamento di fine rapporto, da adoperarsi al momento in cui questo sorge, con la cessazione del rapporto, al fine di determinarne, mediante l'utilizzazione degli altri coefficienti previsti, applicati con riferimento a tutta la durata del rapporto stesso, l'entità complessiva che è solo ed esclusivamente quella finale.
Ma oltre che dal dato letterale, questa tesi è suffragata dal rilievo che la somma da corrispondere, se pur non è costituita da una quota dell'ultima retribuzione, come per l'indennità di anzianità, è pur sempre rappresentata non già dalla somma degli accantonamenti annuali, bensì da quella delle "quote", che avrebbero dovuto essere accantonate anno per anno, di una retribuzione annua dovuta, calcolabile solo alla cessazione del rapporto come è stato già osservato.
Cosa questa che impedisce che possa parlarsi di liquidità e di certezza anno per anno essendo l'entità del diritto quantificabile solo alla fine de rapporto, sia come base retributiva che, consequenzialmente, come quota rivalutativa secondo il meccanismo previsto, anche se l'importo che ne risulta può anche, e solo eventualmente, corrispondere a quello risultante dall'accantonamento progressivo.
D'altronde, l'incertezza sulla determinazione delle quote annuali accantonate a motivo della computabilità o meno di somme corrisposte non appare eliminabile in costanza di rapporto in via autonoma, giacché ai fini di questa computabilità può essere determinante la previsione della contrattazione collettiva del tempo della cessazione del rapporto; con la conseguenza porterebbe alla incidenza, in maniera irrimediabile, degli errori e delle omissioni non fatti valere tempestivamente, sulla entità del TFR calcolata al momento in cui sorge il diritto, e cioè al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
Ne consegue che la prescrizione del diritto al TFR non matura nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.
1) Coefficiente per gennaio 2013
Il trattamento di fine rapporto costituisce un diritto di credito a pagamento differito (cioè al momento della cessazione del rapporto o a quello in cui si verificano i presupposti per ottenere un'anticipazione) il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione e degli accessori di natura retributiva. A ciò va aggiunto il coefficiente di valutazione che varia di mese in mese. Esso viene calcolato sulla base dell'indice ISTAT.
Per gennaio 2013 , da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di Tfr vi sarà una rivalutazione pari all' 1,00265845.
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