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LICENZIAMENTO NULLO PER DIFETTO PROCEDURALE - CASSAZIONE N.880 2013

Licenziamento nullo per difetto procedurale - cassazione n.880 2013

Con sentenza n.880 2013 del 16 gennaio la cassazione ha respinto il ricorso di una società obbligandola al reintegro di una lavoratrice per incompletezza della comunicazione di mobilità ai sindacati

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L'incompletezza di contenuto della comunicazione di avvio della procedura di mobilità invalida la procedura e determina l'inefficacia dei licenziamenti, nonostante la stipulazione di un accordo sindacale di riduzione del personale che contempli un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare.
IL CASO
La Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato inefficace il licenziamento disposto dalla società nei confronti di una lavoratrice a seguito di procedura di mobilità L. n. 223 del 1991, ex art. 4 condannando inoltre la società a reintegrarla nel posto di lavoro, previo pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla data del recesso sino a quella dell'effettiva reintegra.
La ratio dell’inefficacia del licenziamento, secondo la Corte, riguardava la comunicazione inviata dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali, che non faceva alcun cenno al piano di incentivo all'esodo programmato dall'azienda ed alle conseguenti dimissioni di un numero rilevante di lavoratori, dimissioni che nel corso della procedura erano state poi rese da settantasei lavoratori, circostanza questa non contestata dalla società. Tale fenomeno aveva raggiunto dimensioni tali da incidere sulla effettiva necessità della procedura di mobilità, in cui nella comunicazione iniziale erano state indicate solo venti posizioni in esubero.
La inesatta esposizione del piano di incentivo all'esodo e della sua ampiezza rendeva effettivamente incompleta e distorta l'informazione sulla consistenza occupazionale e, conseguentemente, sulle dimensioni della riduzione del personale ritenuta necessaria, viziando la procedura di mobilità e l'atto di recesso intimato alla lavoratrice in esito alla stessa.
E’ stato proposto ricorso per cassazione dalla società, il quale è stato rigettato.
La pronuncia ha voluto dare continuità giuridica al principio secondo il quale in tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle rappresentanze sindacali di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori:  la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dall’art. 4, comma 3, della L. 223/1991, invalida la procedura e determina l'inefficacia dei licenziamenti....

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