La Riforma Fornero, ovvero la legge n. 92/2012, entrata in vigore nel nostro ordinamento il 18 luglio 2012, è intervenuta anche nel campo del lavoro occasionale di tipo accessorio, prevista dalla c.d. Riforma Biagi, ovvero dal decreto legislativo n. 276/2003.
Lo scopo è quello di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, apprestando una tutela previdenziale a quei lavoratori che operano senza alcuna protezione previdenziale ed assicurativa.
Normalmente, infatti, quando parliamo di lavoro occasionale di tipo accessorio, ci riferiamo a quei rapporti che hanno ad oggetto tutte quelle attività lavorative che non possono ricondursi a tipologie contrattuali tipiche di lavoro autonomo o subordinato, poiché tali prestazioni vengono rese saltuariamente ed in posizione ausiliaria e funzionale rispetto ad una attività principale.
1) Lavoro accessorio e voucher
La principale caratteristica della tipologia contrattuale del lavoro accessorio è rappresentata dalla modalità di pagamento (liquidazione del compenso), fondato su un sistema di c.d. buoni lavoro – voucher che “cartolarizzano” il credito dovuto al prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro.
Tali buoni hanno un valore nominale fissato dal Ministero che comprende:
1) compenso per il lavoratore;
2) quota previdenziale destinata alla gestione separata INPS,13%;
3) quota per l’assicurazione INAIL, 7%;
4) quota a favore dell’INPS per la gestione del servizio, 5%
Secondo la nuova formulazione dell’art. 70 comma 1 del decreto legislativo n. 276/2003 ad opera della Legge Fornero “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare” .
Il legislatore ha, altresì, precisato che, fermo restando tale limite, le attività lavorative svolte nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012, salvo i periodi transitori fino al maggio 2013, la tipologia contrattuale in oggetto potrà essere utilizzabile in tutti i settori produttivi ed a qualsiasi lavoratore.
Tale limite viene ridotto, poi, ad E. 2.000,00 (annui), nel caso in cui le prestazioni del lavoratore siano rese a committenti imprenditori commerciali e professionisti.
2) Circolare 4 2013
Con la
circolare del 18 gennaio 2013 n. 4 il Ministero del lavoro ha fornito istruzioni – indicazioni operative per il personale ispettivo in materia di lavoro accessorio.
In tale circolare il Ministero ha ribadito che, pur avendo la legge Fornero ampliato i casi in cui è possibile ricorrere a tale contratto, tale tipologia contrattuale non può essere utilizzata nel caso in cui vi sia un intermediario tra il prestatore di lavoro e l’utilizzatore finale, ossia, nelle ipotesi di lavoro in appalto e di contratti di somministrazione di lavoro.
Con la circolare inoltre il Ministero è intervenuto sul tema del regime sanzionatorio per tutti coloro che eccedano nell’utilizzo dei c.d. buoni lavoro nei confronti del singolo prestatore di lavoro per una cifra superiore ad E. 5.000,00 (o E. 2.000,00 nella ipotesi di imprenditori commerciali e professionisti).
In tal caso vi sarà la trasformazione del rapporto intercorso tra le parti in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con sanzioni civili ed amministrative.
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