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1) Possono essere oggetto di rivalutazione:
- i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di: proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi;
- le partecipazioni in società non quotate possedute a titolo di proprietà, usufrutto.
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2) Perché la rivalutazione vada a buon fine, è necessario
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
- 4% per i terreni edificabili e terreni con destinazione agricola e le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate
- in un’unica soluzione, entro il 30.06.2013 (che slitta al 1° luglio in quanto il 30.06.2013 cade di domenica);
- in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
- 1a rata entro il 30.06.2013 (che slitta al 1 luglio);
- 2a rata entro il 30.06.2014 + interessi 3% annui;
- 3a rata entro il 30.06.2015 + interessi 3% annui.
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3) Se il corrispettivo è inferiore al valore di perizia
- la cessione di partecipazioni non negoziate ad un prezzo inferiore al valore di perizia non dà luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti;
- nel caso invece della di cessione di terreni ad un prezzo inferiore al valore di perizia, affinché il valore rideterminato possa assumere rilievo ai fini del calcolo della plusvalenza, è necessario indicare nell’atto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato. Il contribuente dovrà pertanto versare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in base al valore peritale.In alternativa, il cedente può indicare il prezzo effettivo di vendita, senza tener conto della rivalutazione, e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie. Il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore del terreno, riferito alla data del 1° gennaio 2013. In questo caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno, o comunque entro la data del rogito di cessione se antecedente, per poter assolvere entro il 1° luglio (il 30 giugno è domenica) al versamento dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, se l’imposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore rispetto a quella dovuta entro il 1° luglio 2013 nulla è dovuto (l’eventuale imposta pagata in più non può essere chiesta a rimborso).
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4) Il diritto edificatorio può essere oggetto di rivalutazione
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