Gli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive non sono disponibili per l'anno 2015. La piattaforma di prenotazione dei contributi disponibile sul sito
www.bec.mise.gov.it, pertanto, ha smesso di essere operativa.
Il fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies della legge 134/2012 non ha trovato dotazione finanziaria per l'anno 2015.
( Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha apportato: (con l'art. 1, comma 222, lettera a)) la modifica dell'art. 17-undecies, comma 1 del dl 83/2012 convertito, con modd. dalla legge 134/2012; (con l'art. 1, comma 222, lettera b)) la modifica dell'art. 17-undecies, comma 6 della medesima legge 134/2012)
Ecco come avevamo spiegato il funzionamento dei contributo in un nostro articolo:
Per usufruire del contributo è necessario rivolgersi ai rivenditori che hanno deciso di aderire all'iniziativa: è il venditore del veicolo, infatti, che mediante una compensazione sul prezzo d'acquisto riconosce il contributo all'acquirente. Il venditore sarà poi rimborsato dall'impresa costruttrice/importatrice del veicolo, che a sua volta recupererà il contributo quale credito d'imposta da usare in compensazione per il versamento delle ritenute Irpef, dell'Iva e dell'Ires.
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1) Veicolo nuovo a bassa emissione di anidride carbonica
L'acquisto deve essere effettuato in Italia, dal 14.03.2013 (30° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto attuativo dell'11.01.2013) fino al 31.12.2015 e deve riguardare un veicolo nuovo (in questo senso un veicolo a “km 0”, essendo già immatricolato al momento dell’acquisto, non può essere agevolato) a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile, idrogeno, che produce emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.
Il veicolo può essere destinato all'uso di terzi (es. locazione senza conducente, noleggio con conducente e servizio taxi), usato come bene strumentale nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, oppure acquistato da privati e in quest'ultimo caso l’agevolazione è riconosciuta limitatamente ai veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/km.
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2) Modalità di accesso
Il rivenditore del veicolo agevolato deve:
- accedere alla piattaforma all'interno del sito www.bec.mise.gov.it, inserire i dati del veicolo e dell’acquirente e verificare la disponibilità di risorse. Se la verifica dà risultato positivo viene emessa automaticamente dalla piattaforma una ricevuta di prenotazione e l’operazione viene considerata avviata;
- entro 90 giorni dalla prenotazione,deve confermare l'operazione di vendita comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato;
- entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, pena il disconoscimento del contributo deve:
- consegnare ad un demolitore il veicolo “ritirato” dall’acquirente;
- provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al DPR n. 358/2000;
- inviare all’imprese costruttrice/importatrice, che ha rimborsato il contributo, la seguente documentazione (che dovrà essere dalla stessa conservata fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita):
- copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
- copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo nuovo;
- qualora sia prevista la rottamazione del veicolo “ritirato”, inviare all’impresa costruttrice/importatrice, l'ulteriore seguente documentazione (che dovrà essere dalla stessa conservata fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita):
- copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;
- certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia un familiare convivente alla data di acquisto del nuovo veicolo;
- documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.
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3) Misura del contributo
La misura del contributo è diversa a seconda dell'anno di acquisto del veicolo e della quantità di anidride carbonica prodotta.
Per i veicoli acquistati nel 2013 e nel 2014 il contributo è pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 20% del costo (prima delle imposte), risultante dal contratto di acquisto, con un tetto massimo di:
- 5.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
- 4.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km
- 2.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Per i veicoli acquistati nel 2015 il contributo è pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 15% del costo (prima delle imposte), risultante dal contratto di acquisto, con un tetto massimo di:
- 3.500€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
- 3.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km
- 1.800€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km
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4) Rottamazione: quando è necessaria
A fronte dell’acquisto del nuovo veicolo destinato ad uso di terzi ovvero utilizzato esclusivamente come bene strumentale da imprese/lavoratori autonomi, l’acquirente deve consegnare al rivenditore un veicolo destinato alla rottamazione, che deve:
- appartenere alla medesima categoria del veicolo acquistato;
- risultare immatricolato almeno 10 anni prima della data di immatricolazione del nuovo veicolo;
- essere intestato da almeno 12 mesi dalla data di immatricolazione del nuovo veicolo all’acquirente del nuovo veicolo o, in caso di acquisizione in leasing, all’utilizzatore, oppure ad un familiare convivente dell’acquirente/utilizzatore.
Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.
La rottamazione è richiesta soltanto a fronte dell’acquisto di veicoli destinati ad uso di terzi o utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese/lavoratori autonomi. Invece, per i veicoli nuovi acquistati da qualunque tipologia di acquirente che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/km non è richiesta la rottamazione di un altro veicolo.
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