- il reddito dei terreni e dei fabbricati, tassato ai fini Imu, non sarà più soggetto all'Irpef e alle relative addizionali;
- il contributo del SSN sull'assicurazione auto sarà deducibile solo per importi superiori a 40 Euro;
- le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.06.2013 per gli interventi di ristrutturazione saranno detraibili al 50% anziché al 36%, e nel maggior limite di spesa di 96.000 euro anziché 48.000 €;
- il contribuente potrà scegliere di destinare la quota dell'otto per mille Irpef anche alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed all'Esarcato per l'Europa meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia;
- fa la sua prima apparizione nel modello il nuovo quadro LM, riservato ai soggetti che hanno aderito al nuovo regime dei contribuenti minimi.
- dal 2.5.2013 all'1.7.2013 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), se viene presentato in forma cartacea presso un Ufficio postale;
- entro il 30 settembre 2013 se viene trasmesso telematicamente.
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1) Redditi dei terreni - Quadro RA
- il reddito dominicale;
- il reddito agrario.
- per i terreni non affittati:
- per i terreni affittati risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef;
- i terreni esenti Imu, anche se non affittati, sono assoggettati ad Irpef e alle relative addizionali. Tipico è il caso dei terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1997. In questo caso deve
essere barrata la nuova colonna 9 "Esenzione Imu".
- 12, per indicare il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato e non esente Imu;
- 13 che andrà barrata per segnalare che il terreno è posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. In questo caso, ai fini del calcolo dell'acconto 2013, il reddito dominicale ed agrario andranno ulteriormente rivalutati del 5% (anziché del 15% come avviene se la casella 13 non è barrata). Si ricorda infatti che la finanziaria 2013 ha previsto per il triennio 2013-2015 un'ulteriore rivalutazione del reddito agrario e dominicale, del 15% o del 5% come prima anticipato, aggiuntiva rispetto a quella ordinaria del 70% (per l'agrario) e 80% (per il dominicale).
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2) Reddito dei fabbricati - Quadro RB
- il reddito fondiario dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito, non è assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali;
- i fabbricati esenti Imu, anche se non locati, sono assoggettati all'Irpef e alle relative addizionali (laddove dovute). In questo caso dovrà essere barrata la nuova casella 12 "Esenzione Imu".
- se locati il loro reddito è dato dal maggior importo tra la rendita catastale rivalutata ridotta del 50%, e il canone ridotto del 35%;
- se non locati, non è più applicabile il regime agevolato che prevede la determinazione della rendita catastale in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (art. 11 Legge 413/1991).
3) Quadro LM
- l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali al 5% (al posto del 20% per i vecchi minimi);
- l'eliminazione del rigo dedicato all'indicazione delle ritenute d'acconto subite in quanto, rispetto ai vecchi minimi, i ricavi/compensi percepiti dai nuovi minimi non subiscono la ritenuta d'acconto.