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LE NUOVE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 2016

Le nuove detrazioni per figli a carico 2016

Detrazioni per figli a carico, lavoro dipendente e cd. Bonus 80 euro/mese: i maggiori benefici irpef rispetto al 2012

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In questi ultimi anni, nonostante la crisi e le politiche di rigore adottate su più fronti, sono stati varati alcuni provvedimenti di alleggerimento della tassazione Irpef.

1) Simulazioni su alcune situazioni-tipo familiari

La legge di stabilità 2013 ha ritoccato verso l’alto gli importi delle detrazioni fiscali per figli a carico. In particolare, il comma 483 ha modificato l’art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir, fissando in euro 950 la detrazione base per ciascun figlio a carico, importo elevato a 1.220 euro se il figlio è di età inferiore a tre anni; se poi il figlio è portatore di handicap i predetti importi sono aumentati di 400 euro. Il testo precedente stabiliva tali importi rispettivamente a 800, 900 e 220 euro (1) , e risalgono alla finanziaria 2007, quando furono reintrodotte le detrazioni d’imposta per familiari a carico in luogo delle deduzioni dalla base imponibile (c.d. no-tax family area).

Similmente, la legge di stabilità 2014 ha lievemente modificato le detrazioni di cui all’art. 13 Tuir a favore dei lavoratori dipendenti (2), e la legge di stabilità 2016 ha ritoccato gli importi relativi alle medesime detrazioni a favore dei pensionati (3)

Gli importi delle detrazioni sopra menzionate sono solo teorici, sia in quanto la loro fruibilità è generalmente legata alla presenza di un debito Irpef (c.d. “capienza”), sia in quanto tali detrazioni andranno rapportate al reddito Irpef attraverso una relazione di proporzionalità inversa (4).

Ad esempio, nel caso della detrazione base per figli a carico, il beneficio decresce con una pendenza dell’uno per cento nel caso di un solo figlio (si perde un euro di detrazione ogni 100 euro di incremento di reddito); tale pendenza diminuisce leggermente all’aumentare dei figli (es. per tre figli 0,76% per ciascuno di essi). Conseguentemente l’importo effettivo di cui beneficeranno i nuclei familiari sarà generalmente diverso (cioè inferiore) a quello teorico: ad esempio, per un figlio e 10.000 euro di reddito la detrazione effettiva sarà pari a 850 euro.

Le detrazioni per figli a carico vanno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, ovvero spettano – previo accordo – interamente al genitore che ha il reddito più elevato. Quest’ultima previsione tende ad evitare il fenomeno dell’incapienza, vale a dire l’incapacità di un coniuge di sfruttare interamente la propria parte di detrazione a motivo del fatto di non avere un debito Irpef (ad esempio, quando si ha un reddito basso e/o si sta già beneficiando di altre detrazioni, come quelle forfettarie relative a ciascuna categoria reddituale di cui all’art. 13 Tuir (5); in tal caso lo spostamento dell’intera detrazione verso il coniuge con il reddito più elevato può consentire di evitare l’incapienza, ma l’importo effettivo di cui si verrà a beneficiare risulterà in tal caso minore di quello che si sarebbe potuto avere se anche il genitore col minor reddito non fosse stato incapiente, in quanto, con lo spostamento, l’intera detrazione viene calcolata in ragione inversa al maggior reddito (6) .

Ricordiamo inoltre che la speciale ulteriore detrazione pari ad euro 1.200 spettante in presenza di almeno quattro figli a carico non è trasferibile interamente in testa ad un genitore per il solo fatto dell’incapienza, ma occorre che uno dei coniugi sia a carico dell’altro (famiglia monoreddito) (7).

Nel 2014, inoltre, ha fatto la comparsa il c.d. bonus da 80 euro/mese, vale a dire una misura di alleggerimento del carico fiscale sul lavoro dipendente operante per i redditi medio-bassi (misura prima introdotta con il decreto-legge n. 66/2014 e poi resa definitiva dalla legge di stabilità 2015 nell’art. 13, comma 1-bis del Tuir (8). Per poter beneficiare di tale credito Irpef occorre – al  livello inferiore – che l’Irpef lorda non sia stata del tutto azzerata dalle detrazioni per lavoro dipendente, e – al livello superiore – che il reddito lordo Irpef non sia superiore a 26.000 euro annuali. In particolare, la detrazione piena di 80 euro/mese decresce (con una pendenza piuttosto inclinata, pari al 48%) a partire da euro 24.001 fino ad azzerarsi ad euro 26.000 (9).

Da quanto sopra detto ne consegue che l’importo effettivo dei vantaggi fiscali di cui ogni famiglia potrà beneficiare si potrà conoscere con certezza solo alla fine dell’anno, e tale importo potrebbe anche essere diverso tra nuclei ad eguale numerosità ed eguale reddito familiare complessivo, dipendendo in modo significativo dagli importi – presi separatamente - dei redditi dei coniugi.

Ciò fa emergere una delle principali criticità della nostra Irpef, vale a dire una disparità di trattamento che si genera per un mero fatto matematico, in relazione alla rigida previsione riguardo alle modalità del computo dell’imposta, da effettuarsi separatamente sui redditi dei singoli coniugi (10).

Ci accingiamo pertanto ad effettuare delle ipotesi di calcolo circa il beneficio fiscale effettivo (rispetto al 2012) risultante in tale materia a seguito delle recenti modifiche cui abbiamo fatto cenno all’inizio dell’articolo, effettuando delle simulazioni su alcune situazioni-tipo familiari.

Prenderemo in esame cinque esempi di numerosità familiare: coppia coniugata con rispettivamente 0, 1, 2, 3 e 4 figli, tutti sopra i tre anni. Esamineremo otto livelli di reddito familiare, compresi tra 10.000 e 150.000 euro. A loro volta, tali tipologie familiari saranno differenti per natura reddituale e per contributo dei coniugi alla formazione del reddito familiare.

In particolare avremo: nuclei con reddito da lavoro dipendente (art. 49 Tuir), nuclei con reddito libero professionale (art. 53 Tuir) nonché nuclei con reddito di impresa (art. 55 Tuir). Quanto all’apporto dei coniugi alla formazione del reddito, i nuclei saranno suddivisi in tre gruppi: monoreddito, bireddito tipo 1 (i coniugi apportano ciascuno il 50% del reddito familiare complessivo), bireddito tipo 2 (un coniuge apporta ¾ del reddito complessivo e l’altro il rimanente ¼). Per ognuna di tali situazioni, singolarmente considerate, calcoleremo il beneficio delle nuove disposizioni Irpef, inteso come maggiore importo rimasto in tasca ai contribuenti del nucleo familiare rispetto al 2012.

I risultati di tale simulazione sono esposti nell’allegata tabella n. 1.

Il solo miglioramento effettivo dovuto alle nuove detrazioni per figli a carico sono invece esposti nell’allegata tabella n. 2 (che dunque rappresenta una sottotabella della n. 1).

Si tenga presente che un medesimo bonus può essere fruito in importo diverso dalle differenti categorie di contribuenti: potrebbe, ad es., verificarsi che il lavoratore dipendente non riesca a sfruttare appieno le detrazioni per figli a carico (art. 12 Tuir) in quanto incapiente a causa della detrazione forfettaria per categoria reddituale di cui all’art. 13 Tuir.

Si tenga inoltre conto che, nelle simulazioni effettuate – per uniformità nello sviluppo dei conteggi - si è posta la condizione che in caso di incapienza anche parziale di un coniuge, l’intera detrazione per figli a carico venga automaticamente assegnata all’altro coniuge (11).

Dai provvedimenti legislativi presi in esame i contribuenti potrebbero attendersi - in linea di massima - benefici più elevati per i nuclei con redditi bassi e maggiore numerosità familiare, nonché un eguale vantaggio a parità di reddito familiare e di numero di figli a carico.

Come abbiamo già accennato, di fatto ciò non sempre accade.

Prescindendo dal bonus 80 euro/mese, in generale i dati riscontrati in modo pressoché costante sono due, e cioè il maggior vantaggio per i lavoratori dipendenti rispetto ad autonomi ed imprenditori (12), nonché il maggior beneficio fiscale per le famiglie plurireddito piuttosto che per le monoreddito; per il resto vediamo che gli sconti fiscali paiono distribuirsi in modo non uniforme.

Ad esempio, se ai livelli di reddito medio/bassi (30.00-40.000 euro) le famiglie con lavoro dipendente bireddito 1 paiono fruire di vantaggi maggiori delle bireddito 2 (ed al livello di 50.000 euro vi è una sostanziale parità), a partire dai 60.000 euro in su questa tendenza si inverte.

Inoltre, a causa dell’incapienza, talvolta nuclei con redditi bassi e/o maggiore numerosità familiare (es. dipendenti da 10.000 euro, già incapienti nel 2012) non fruiscono di alcun beneficio.

Considerando inoltre il bonus da 80 euro/mese, osserviamo come tale credito d’imposta sia insensibile alla numerosità familiare; inoltre lo stesso è tendenzialmente più sostanzioso ai livelli medio/bassi di reddito per i nuclei bireddito 1, mentre ai livelli più elevati viene fruito soprattutto dai nuclei bireddito 2 (addirittura, seppur parzialmente, anche dai nuclei con reddito pari a 100.000 euro).

Ovviamente, nella realtà spesso coesistono - all’interno di ciascuna famiglia - redditi di natura diversa in virtù della differente attività professionale dei coniugi (es. impresa + dipendente), così come possono esistere una gran varietà di combinazioni percentuali nel contributo dei singoli coniugi alla produzione del reddito familiare complessivo (combinazioni comprese tra i due estremi delle famiglie monoreddito [100%-0%] e delle bireddito tipo 1 [50%-50%]), di fatto producendosi una moltitudine di casi variegati e diversi rispetto a quelli simulati, per i quali potrebbe occorrere un adeguato lavoro di tax planning – specie per i redditi meno elevati - al fine di

sfruttare al meglio il beneficio delle nuove detrazioni (13).

________________________________________________________________________________

Note:

1 “...Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo...” (Tuir, art. 12, comma 1 lett. c). Previsione invariata rispetto al 2012.


 2) “1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.”

 "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.”



 “...La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo...” (art. 12, comma 1 lett. c Tuir)


5  Ad esempio, nel caso di lavoro dipendente per dodici mesi e fino a 8.145 euro/annui sono sufficienti le sole detrazioni di cui all’art. 13 Tuir per azzerare l’Irpef.


 Talvolta lo spostamento può non essere vantaggioso, si veda infra nota n. 13.

7 )  Cfr. art. 12, comma 1-bis Tuir. Se un coniuge non è a carico dell’altro è previsto, in caso di incapienza, un credito Irpef, ai sensi dell’art. 12, comma 3 Tuir. “...Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito..” (Istruzioni compilazione mod. 730/2016, pag. 17).

8 1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro”

9) Sul punto vedere il nostro precedente articolo, “Il punto sul Bonus di 80 euro dopo la legge di Stabilità 2015”, 05/03/2015, in Fiscoetasse.com, https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12144-il-punto-sul-bonus-di-80-euro-dopo-la-legge-di-stabilit.html

10) L’attuale sistema di tassazione separata dei redditi dei coniugi è frutto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1976, adottata per far cessare una disparità di trattamento, legata al c.d. “cumulo” dei redditi coniugali ai fini del calcolo Irpef. Sugli effetti di tale sentenza e sulle criticità che da essa sono scaturite si è generato un vasto dibattito, a proposito del quale possiamo ricordare, senza pretesa di esaustività, alcuni lavori come DE MITA Enrico, La illegittimità costituzionale del c.d. “cumulo”, in Diritto e Pratica Tributaria, 1976-II, già in Corriere della Sera, 20 luglio 1976; FEDELE Andrea, “Possesso” di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo, in Giurisprudenza Costituzionale, 1976-I; PERRONE Leonardo, Il cumulo dei redditi familiari: costituzionalmente illegittimo o soltanto iniquo?, in Giurisprudenza Costituzionale, 1976-I; GALLO Franco, Regime fiscale della famiglia e principio della capacità contributiva, in Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, 1977-I; OLIVO Domenico jr., Breve analisi comparata del sistema attuale di tassazione dei redditi dei coniugi, in Nuova Rivista Tributaria, fascicolo 11, 1980; MERLINO Rolando, L'Irpef e la necessità di rimedi suggeriti dalla Corte Costituzionale per sanarne gli effetti distorsivi, in Bollettino Tributario di Informazioni, fascicolo 20, 1983; TOSI Loris, Considerazioni sul regime fiscale della famiglia: discriminazioni ai danni delle famiglie monoreddito, prospettive di riforma e problematiche di ordine costituzionale, in Rassegna Tributaria, 1988-I; PROTO Angela Maria, Riflessioni in tema di tassazione dei redditi del nucleo familiare, in Rivista di Diritto Tributario, 1991-I; VISCO Vincenzo, Razionalità ed effetti della proposta di introduzione del quoziente familiare, in Rivista di Diritto Tributario, 1991-I; MUSCOLINO Mario, Tassazione separata dei componenti della famiglia, in GT – Rivista di Giurisprudenza tributaria, fascicolo 10, 2004; PINO Carlo, La Cassazione nega lo “splitting” dei redditi familiari, in Corriere Tributario, n. 26, 2004; DECLICH Carlo – POLIN Veronica, Individuo e famiglia:quale fisco?, in Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, 2007; MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, Libro Bianco. L'imposta sui redditi delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie, supplemento n. 1 a Tributi, MEF – Ssef “E. Vanoni”, 2008; DI NICOLA Fernando, Tassazione e sostegno del reddito familiare: scenari di evoluzione per l'Italia, in Rivista Italiana degli Economisti, Anno XIV, n. 3, 2009.

11) Ciò ovviamente non vale – poiché non consentito dalla norma - per l’ulteriore detrazione di 1.200 euro nei casi di coniuge non a carico.

12) In virtù delle modifiche migliorative della detrazione di cui all’art. 13 Tuir. Al primo livello di reddito (euro 10.000) si rileva un vantaggio – riguardante le detrazioni per figli a carico - per i soli imprenditori, in quanto dipendenti e liberi professionisti hanno un’incapienza dovuta alle detrazioni di cui all’art. 13.

13) Es. lavoro dipendente bireddito tipo 2, euro 50.000, tre figli: rispetto alla simulazione effettuata (ove si verifica un’incapienza di circa 85 euro che fa spostare la detrazione figli a carico verso il genitore capiente), nella vita reale converrebbe mantenere l’incapienza per avere un maggior vantaggio complessivo (di circa 200 euro).

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Allegati

tabella 1 calcolo irpef 2015
tabella 2 calcolo irpef 2015
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