Con il Decreto crescita-bis (art. 23 del Decreto-Legge n. 179 del 2012) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina delle società di mutuo soccorso, che risale al 1886 (l. n. 3818 del 15.04.1886). La normativa viene così rivista, consentendo alle società di mutuo soccorso di svolgere con maggiore efficacia i propri compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale; in particolare viene previsto che:
- le società di mutuo soccorso (SMS) dovranno essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
- sarà istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, cui le società di mutua soccorso saranno automaticamente iscritte;
- vengono aggiornati gli ambiti di attività previsti dagli art. 1 e 2 della L. n. 3818, con un importante passaggio che riguarda la possibilità di svolgere le attività previste anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi;
- possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche, ma anche altre società di mutuo soccorso, purché le persone fisiche soci di queste possano essere beneficiari della prestazioni erogate dalla società, nonché i fondi sanitari integrativi da chiunque costituiti in rappresentanza dei lavoratori iscritti; è ammessa inoltre la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, che possono essere anche persone giuridiche (quindi: associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali o cooperative, enti pubblici);
- è consentita la detrazione del 19% dall’IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche) lorda dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso fino ad un importo massimo di 1.291,14 Euro e la deduzione dal reddito complessivo (imponibile) IRPEF dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale istituiti ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 502/1992, fino ad un importo massimo di 3.615,20 Euro;
- in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
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La disciplina delle società di mutuo soccorso
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