La legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) ha modificato, tra l’altro, anche le disposizioni dedicate ai contratti di apprendistato. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, fornisce chiarimenti interpretativi in merito ad alcuni aspetti della nuova normativa; in particolare focalizza l’attenzione sulle violazioni regolamentate dall’art. 7, commi 1 e 2 del Testo Unico (d.lgs. n. 167/2011, convertito in legge n. 92/2012), che comportano sanzioni a carico dei datori di lavoro che non ottemperano l’obbligo formativo previsto dal contratto di apprendistato.
Con la circolare in argomento il Ministero specifica le linee di condotta degli ispettori chiamati a verificare il regolare svolgimento dell’apprendistato, tra lavoro effettivamente svolto, affiancamento e ore di crescita formativa, ma fornisce anche chiare indicazioni alle imprese sulle tematiche oggetto di controlli.
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1) Tipologie di apprendistato e accertamento delle violazioni
Occorre premettere che il Testo unico dell’Apprendistato (legge n. 167/2011) prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro venga meno all’erogazione “della formazione di cui sia esclusivamente responsabile”, è tenuto a erogare all’apprendista, oltre alla contribuzione versata, “quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.”
Per l’applicazione del regime sanzionatorio è necessario, pertanto, che la formazione mancata sia di esclusiva responsabilità del datore di lavoro; conseguentemente necessita i vari margini di responsabilità datoriali in relazione ai diversi contratti di apprendistato. Infatti, solo all’interno di tali margini sarà possibile un intervento volto a ripristinare un corretto svolgimento del rapporto mentre al di fuori di essi sarà inevitabile l’applicazione del predetto regime sanzionatorio.
1 - Apprendistato per la qualifica o diploma professionale: In questo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di permettere al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti della regolamentazione regionale, e di effettuare quella parte di formazione interna eventualmente prevista da tale regolamentazione. È ovvio che, nel caso in cui la Regione o l’Ente incaricati di svolgere percorsi formativi non attivi tale servizio, al datore di lavoro non può essere attribuita alcuna responsabilità.
2 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: Va fatta una distinzione in questo caso tra formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante o di mestiere.
Nel primo caso, considerato che la formazione trasversale viene disciplinata e gestita dalle Regioni, qualora queste ultime decidano di rendere la formazione facoltativa, in caso di mancata formazione, non si applica alcuna sanzione. Se, invece, il contratto collettivo di riferimento stabilisce l'obbligo per il datore di erogare anche la formazione trasversale, quest’ultimo sarà maggiormente responsabile.
Anche nel secondo caso (apprendistato di tipo professionalizzante o di mestiere) la responsabilità del datore di lavoro si configura nel caso in cui non effettui la formazione interna in termini di “quantità, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale.”
3 - Apprendistato di alta formazione e ricerca: Al riguardo si evidenzia che l'articolo 5 del d.lgs. 167/11 stabilisce che la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, università, istituti tecnici e professionali.
In queste ipotesi, come per il contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, si possono adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio solo se il datore di lavoro non metta in atto tutti gli adempimenti di carattere amministrativo per consentire il corretto svolgimento del percorso formativo. In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
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2) Formazione e disciplina sanzionatoria
Da quanto sopra emerge che sicuramente l’intervento regionale è necessario al fine del corretto adempimento degli obblighi formativi nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e, talora, nell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
I profili sanzionatori, invece, si realizzano in presenza del duplice requisito della esclusiva responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione, tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.
Secondo le indicazioni della circolare in esame, una volta accertata la violazione delle disposizioni sui percorsi formativi, inizia una seconda fase di verifica al fine di recuperare, ove sia possibile, la formazione dell’apprendista.
L’accertamento delle violazioni in argomento sono di esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro. (…)
Per quanto riguarda l’individuazione delle sanzioni legate alla mancata formazione il Ministero chiarisce che per formazione si intende la c.d. formazione formale. Nell’articolo 4, comma 52, della legge n. 92/2012 e nel Decreto interministeriale 26 settembre 2012 si riporta la seguente definizione di apprendimento formale: “apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una certificazione”.
Al fine di verificare la correttezza degli adempimenti in materia di formazione dell’apprendista il personale ispettivo è tenuto a verificare (…) la documentazione che certifica la formazione svolta e nell’acquisizione delle dichiarazioni dell’apprendista e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione.
Nei casi di più complessa valutazione (se applicare direttamente la sanzione o meno) l’ispettore procede , in ogni caso, all’emanazione della disposizione, al fine di consentire una possibilità di recupero del debito formativo, infatti, in assenza di tale recupero, sarà comunque applicabile la sanzione di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs n. 167/2011, nonché la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 520/1955, che prevede, in caso di inottemperanza alla disposizione, la sanzione amministrativa, da euro 103,00 a euro 516,00.
Se la violazione dell’obbligo formativo è esclusiva responsabilità del datore di lavoro ed è grave al punto di impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo, scatta la conversione del rapporto in lavoro dipendente a tempo indeterminato e la sanzione amministrativa del doppio della differenza tra la contribuzione versata in misura agevolata e quella dovuta in base al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell'apprendistato.
In genere il disconoscimento di un rapporto di lavoro comporta la riconduzione dello stesso alla “forma comune di rapporto di lavoro”, che nel nostro ordinamento è il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In merito, la circolare chiarisce che, essendo già l’apprendistato (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, d.lgs n. 167/2011), per definizione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il suo disconoscimento rileverà sotto il profilo sanzionatorio con riguardo agli adempimenti amministrativi, in particolare quelli relativi alla comunicazione al Centro per l’Impiego e alla consegna di una copia di tale comunicazione al lavoratore.
Tuttavia, nessuna sanzione può essere irrogata se il datore di lavoro non effettua la formazione prevista dal piano individuale nel primo anno; mentre, saranno applicate sanzioni amministrative e di conversione del rapporto se nel secondo anno il datore di lavoro non svolge almeno il 40% delle ore di formazione accumulate - somma delle ore del primo anno con la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi del secondo anno rispetto al momento della verifica - oppure, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate.
Se il datore di lavoro ha rispettato il numero minimo di ore, secondo queste disposizioni, l’ispettore impartisce le disposizioni per il recupero, entro un certo termine, delle ore mancanti. In caso di mancanza anche delle ore minime di formazione saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
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