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OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NUOVE REGOLE DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Operazioni intracomunitarie: nuove regole dalla Legge di Stabilità

Le cessioni e gli acquisti intra-UE effettuati in modo continuativo in un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

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Come noto, la legge di stabilità 2013 ha apportato significative novità alla disciplina delle operazioni intracomunitarie.
Innanzitutto, viene completamente ridefinito l’art. 39 del DL 331/93 relativo il momento di effettuazione delle operazioni; dal 2013, quindi, gli acquisti/cessioni intra-UE si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione dal Paese di origine a quello (diverso) di destinazione, diventando irrilevante il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

Inoltre, viene stabilito che:

  •  se gli effetti traslativi o costitutivi (della proprietà o di altro reale di godimento) si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni intra-UE si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
  •  per i beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata:

 - all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente;

  - ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente:  alla scadenza del termine pattuito dalle parti e  in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal ricevimento .

  • se anteriormente all’ inizio del trasporto/spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza viene emessa fattura per operazioni intra-UE la stessa si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
  • le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

1) La fatturazione delle operazioni intracomunitarie

Per quanto riguarda, invece, le modifiche attinenti la tempistica di emissione e registrazione delle fatture si rammenta che per le cessioni intracomunitarie di beni:
 il nuovo art. 46, comma 2, del DL 331/93, dispone che: 

  • la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE).
  •  è confermato l’obbligo di indicare il titolo di non imponibilità dell’operazione , riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93)

 il nuovo art. 47, c. 3 del DL 331/93, stabilisce che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72):

 - secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione;
 - con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

Mentre, per le operazioni di acquisto intra-UE:

  • il nuovo comma 1 dell’art. 47 del DL 331/93 modifica i termini di registrazione, prevedendo che le stesse, previa integrazione,  vanno annotate distintamente, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,
    e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l’imposta a debito), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche dell’eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

    Diversamente, nella disposizione previgente (valida fino al 31/12/2012), il termine di registrazione era fissato entro il mese di ricezione della fattura, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni, e con riferimento al mese stesso di ricezione.
     
  • ai fini della detrazione, dal 2013, le fatture vanno annotate nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l’imposta, ossia entro il termine biennale di decadenza di cui all’art. 19 co. 1 del DPR 633/72.

Importanti novità riguardano anche la procedura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari; il nuovo art. 46, comma 5 del DL 331/93 prevede, infatti, che:

  •  in caso di mancata ricezione della fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’autofattura va emessa entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  •  in caso di ricezione di una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

2) Per approfondire scarica la nostra Circolare del Giorno sul tema:

Cessioni intracomunitarie: nuove regole

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