La Riforma Fornero, ovvero la legge n. 92/2012, entrata, come noto, in vigore nel nostro ordinamento il 18 luglio 2012, è intervenuta, tra l’altro anche nel campo dei c.d. “lavoratori a partita IVA”.
L’articolo 1, al comma 26, della citata normativa, ha introdotto l’articolo 69 bis (Titolo VII, Capo I) al decreto legislativo n. 276/2003, rubricato “altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”, allo scopo di circoscrivere l’utilizzo delle partite IVA mediante la presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto a fronte di specifiche condizioni.
La ratio e lo scopo della citata norma è quello di contrastare fenomeni distorsivi che possono nascondere, tramite il ricorso ai c.d. lavoratori a partita IVA, prestazioni inquadrabili nell’ambito delle collaborazioni a progetto, o anche nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato.
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1) Circolare Ministeriale n. 32/2012
Con la circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo indicazioni operative circa la verifica della sussistenza dei presupposti di genuinità in capo alle c.d. partite IVA, stabilendo deroghe all'operatività della presunzione (nelle condizioni e requisiti come previsti dalla legge n 92/2912 e L. 134/2012) in presenza dei seguenti requisiti in capo al lavoratore:
1) competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze;
2) reddito annuo da lavoro autonomo pari almeno a € 18.662,50;
3) prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.
Per quanto concerne la “verifica” della professionalità del collaboratore, la nota ministeriale in commento ha precisato che le competenze di grado elevato, attinenti e pertinenti all’attività che viene svolta dal collaboratore, le stesse possono essere comprovate mediante:
• possesso di titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo e di istruzione e formazione;
• possesso di un titolo di studio universitario ;
• possesso di qualifiche oppure di diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato ;
• possesso di una qualifica oppure di una specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato ed in applicazione del contratto collettivo di riferimento
Ultima esimente alla presunzione prevista dal citato articolo 69 bis D. Lgs. 276/2003 è data dal fatto che la prestazione venga svolta nell’esercizio di attività professionali per cui l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali incaricati.
Anche in tale senso la circolare ministeriale n. 32/2012 ha precisato che il Ministero del lavoro con il decreto ministeriale del 20 dicembre 2012 ha effettuato una ricognizione di tali attività, riportando, a mero titolo esemplificativo, le seguenti categorie esentate, ovvero:
1) Ordini professionali riconosciuti: consiglio nazionale forense, consiglio nazionale del notariato, consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine nazionale degli attuari; federazione nazionale ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri; ordine nazionale dei consulenti del lavoro ecc.;
2) Collegi riconosciuti: federazione nazionale dei collegi delle ostetriche; collegi regionali e provinciali delle guide alpine; federazione nazionale collegio degli infermieri e dei vigilanti dell’infanzia;
3) Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale, ovvero: consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, albo unico promotori finanziari.
Si precisa, per ultimo, che :
• le presunzioni summenzionate si applicano esclusivamente ai rapporti instaurati successivamente alla data del 18 luglio 2012;
• per le prestazioni in essere, le parti hanno tempo fino al 17 luglio 2013 per effettuare gli opportuni adeguamenti rispetto alle richieste della nuova normativa.
Ancora per quanto concerne il corrispettivo derivante da prestazioni autonome, nei rapporti con il committente, che, come noto, non potrà superare l’80% del totale dei compensi ricevuti nell’arco dei due anni solari consecutivi, la circolare n. 32/2012 ha precisato che per rendere uniforme il parametro del corrispettivo con quello della durata della collaborazione, viene evidenziata la necessità di equiparare i due periodi, prendendo in considerazione l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre dei 2 anni consecutivi).
Per quel che riguarda, ancora, la postazione del collaboratore, la circolare in commento ha precisato che per “postazione fissa di lavoro” deve essere intesa anche una postazione che non necessariamente sia di uso ed utilizzo esclusivo del collaboratore.
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