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DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA ENTRO FEBBRAIO CON DOPPIO VANTAGGIO

Dichiarazione IVA autonoma entro febbraio con doppio vantaggio

I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio potranno utilizzare in compensazione il credito IVA 2012, se superiore a 5.000 euro, già dal 16 marzo 2013 e saranno altresì esonerati dall’obbligo della comunicazione annuale dati IVA

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Per effetto delle nuove restrizioni sulla compensazione dei crediti IVA previste dal D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali), dal 1° aprile 2012 non è più possibile utilizzare in compensazione un credito IVA (annuale o infrannuale) superiore a 5.000 euro “liberamente”, ma occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione annuale IVA (in precedenza, il tetto di credito IVA oltre il quale scattavano queste regole era fissato a 10.000 euro - art. 10, D.L. n. 78/2009).
Considerando che alla data del 1° aprile 2012 molte dichiarazioni IVA (relative al 2011) erano già state presentate, il primo vero “test” della riduzione del limite a 5.000 euro si avrà relativamente all’utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 e al modello IVA 2013 (periodo d’imposta 2012), da poco disponibile nella sua versione definitiva approvata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso.

1) Le nuove regole sulla compensazione del credito IVA

Il Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8) ha previsto un’ulteriore restrizione delle regole di compensazione dei crediti IVA, abbassando da € 10.000 a € 5.000 la soglia oltre la quale è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA solo dopo aver presentato la dichiarazione IVA relativa a quell’anno. Di conseguenza, a seguito delle modifiche apportate:

  • i crediti IVA fino a € 5.000, possono essere compensati liberamente anche dal 1° gennaio;
  • i crediti IVA superiori a € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale ovvero dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale;
  • i crediti IVA superiori a € 15.000 (e fino, naturalmente, al limite massimo compensabile di € 516.456,90), per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da:
    • visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati (responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-Imprese, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari);
    • in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili.

La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può avvenire tramite home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Le regole riguardano solo la compensazione c.d. “orizzontale”, ovvero l’utilizzo del credito IVA per compensare altre imposte, contributi e premi dovuti. Non riguarda, invece, la compensazione “interna” o “verticale”, cioè la compensazione “IVA da IVA”.

Da quanto sopra, si evince che il contribuente che intenda utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro, se presenta la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio, potrà effettuare la compensazione già dal 16 marzo 2013.
A tal fine, il legislatore ha previsto che i contribuenti che abbiano interesse ad “anticipare” il momento della compensazione potranno sempre e comunque (anche chi presenta normalmente la dichiarazione IVA in forma unificata) presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1° febbraio.
 

2) L’esonero dalla comunicazione annuale dati IVA

L’art. 8-bis, comma 2, D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D.L. n. 78/2009, prevede che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
Di conseguenza, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA 2013 dal 1° al 28 febbraio 2013, oltre ad avere il vantaggio di poter eventualmente utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro già dal 16 marzo 2013, otterrà anche l’ulteriore vantaggio dell’esonero dall’obbligo di comunicazione annuale dati IVA.

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