Per il 2013 la prima rata di pagamento, inizialmente posticipata da gennaio ad aprile dalla finanziaria 2013, è stata da poco differita a luglio, anche se manca ancora la conferma ufficiale. Il motivo della proroga – secondo la stampa specializzata- è legato all’appuntamento elettorale e alla possibilità per il nuovo Governo di rivedere l’impianto della Tares. Il posticipo a luglio probabilmente causerà problemi di liquidità ai Comuni e alle imprese interessate, per questo non si esclude un possibile "ripensamento" del governo, e un anticipo della 1° rata ad aprile o maggio.
Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno n. 19 del 25.01.2013 "Tares, la nuova imposta sui rifiuti".
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1) Tares
Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che nell’ottica della semplificazione sostituisce i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani TIA1, TIA2 e TARSU.
La nuova imposta, prevista inizialmente con lo schema del d.lgs. correttivo del federalismo fiscale, di fatto introdotta con il Decreto salva Italia (art. 14 del D.l. 201/2011) è già stata modificata due volte: prima con la Finanziaria 2013 (L. 228/2012), poi con la conversione in legge del D.l. 1/2013 (per ora approvata alla Camera e non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) che ha posticipato il primo versamento a luglio, anziché ad aprile.
La TARES va versata al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.
Sono tenuti al pagamento del tributo tutti coloro che:
- possiedono;
- occupano;
- o detengono;
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti “suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
2) Modalità di calcolo
La Tares è corrisposta sulla base di una tariffa, rapportata ad anno solare e commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta è la superficie dell’immobile, la finanziara 2013 ha previsto che finché non ci sarà l’aggiornamento del Catasto (come indicato al comma 9-bis del D.l. 201/2011), la superficie da prendere come base di riferimento è quella calpestabile. Viene così rinviato il sistema di calcolo ancorato all’80% della superficie catastale, previsto inizialmente dal decreto salva Italia per gli immobili a destinazione ordinaria. La superficie calpestabile di riferimento è quella già acquisita dagli enti locali con le dichiarazioni dei contribuenti o tramite accertamento fini della TARSU/TIA/TIA 2.
3) Tariffa e maggiorazione
Il nuovo tributo è composto da due elementi: la tariffa e la maggiorazione.
Il Comune nel determinare la tariffa deve considerare queste due quote:
- quota finalizzata alla copertura dei costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti e in particolare dei costi degli investimenti e degli ammortamenti;
- e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo tale che sia assicurata la copertura totale dei costi di esercizio e dei costi d’investimento.
Proprio per coprire i costi concernenti i servizi indivisibili, alla tariffa si applica una maggiorazione di tariffa pari allo 0,30 per metro quadrato che potrà aumentare, con apposita delibera consigliare, fino a € 0,40 differenziandola anche in relazione alla tipologia e all’ubicazione dell’immobile.
4) Modalità e termini di pagamento
La TARES va versata esclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale.
Il pagamento è dilazionato nell’anno in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il Comune può però modificare sia la scadenza sia il numero delle rate.
È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Per il 2013 è prevista una disciplina transitoria:
- la prima rata è posticipata a luglio (secondo l’ultima modifica intervenuta con il D.l. 1/2013, ancora da confermare ufficialmente), salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;
- fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all’importo versato nel 2012 per la TARSU/TIA/TIA2;
- per gli immobili “occupati” dall’1.1.2013 le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU/TIA/TIA 2 applicate dal Comune nel 2012;
- il pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto “è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe”;
- il pagamento della maggiorazione è effettuato considerando la misura di €. 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio a seguito dell’eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato in sede di versamento dell’ultima rata.
5) Dichiarazione
Per la TARES è stato previsto anche l’obbligo di presentazione di una dichiarazione i cui termini e modalità saranno stabilite dal Comune.
La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione andrà presentata entro il termine stabilito dal Comune nel relativo Regolamento.
A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2013, nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e l’interno se esistente.