I soggetti che risultano possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scaduto a dicembre 2015, devono versare entro il prossimo 1° febbraio 2016 (in quanto il termine ordinario del 31 gennaio cade di domenica) anche l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).
E’, tuttavia, prevista una riduzione graduale del superbollo in base alla data di costruzione del veicolo.
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1) Superbollo: cos'è
Il superbollo è un’addizionale erariale alla tassa automobilistica. Si tratta, in sostanza, di un ulteriore importo da versare oltre all’ordinario bollo auto, con la differenza che, mentre quest’ultimo è una tassa regionale, il superbollo è destinato alle casse dello Stato.
L’addizionale erariale della tassa automobilistica è stata introdotta già dal 2011 dall’art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW (pari a 306 cavalli) e nella misura di € 10 per ogni kW di potenza superiore a tale soglia.
La Manovra Monti ha, però, inasprito dal 2012 il superbollo, portandolo a € 20 per ogni kW superiore alla soglia di 185 kW (pari a 252 cv), coinvolgendo quindi una più ampia platea di contribuenti.
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2) Superbollo: soggetti obbligati
Il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono:
- i proprietari;
- gli usufruttuari;
- gli acquirenti con patto di riservato dominio;
- gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).
3) Superbollo: termini e modalità di versamento
Il versamento del superbollo dovrà essere eseguito contestualmente al pagamento del bollo ordinario.
Di conseguenza, i soggetti possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scaduto a dicembre 2015, devono versare entro il prossimo 1° febbraio 2016, contestualmente al bollo, anche l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).
Per il versamento del superbollo dovrà essere utilizzato il modello “F24 elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione.
Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- la lettera A, nel campo “TIPO”;
- la targa del veicolo nel campo “ELEMENTI IDENTIFICATIVI”;
- il codice tributo “3364” nel campo “CODICE”;
- l’anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo “ANNO DI RIFERIMENTO” (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2015, nel campo “anno di riferimento” andrà inserito l’anno 2016).
Il modello “F24 elementi identificativi” così compilato deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica da parte dei titolari di partita IVA, ovvero sia con modalità cartacea che con modalità telematica da parte dei NON titolari di partita Iva.
L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà l'applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato, salvo possibilità di ravvedimento operoso.
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4) Superbollo: riduzione graduale dopo i 5 anni
La misura del superbollo, ordinariamente pari a € 20 ogni kW eccedente i 185 kW, si riduce gradualmente in base all’età del veicolo (anno di costruzione, che generalmente coincide con l’anno di immatricolazione, salvo prova contraria). In particolare:
- dopo 5 anni: il superbollo si riduce a 12 € per ogni kW eccedente i 185 kW;
- dopo 10 anni: il superbollo si riduce a 6 € per ogni kW eccedente i 185 kW;
- dopo 15 anni: il superbollo si riduce a 3 € per ogni kW eccedente i 185 kW;
- dopo 20 anni: il superbollo non è più dovuto.