Approvato con il provvedimento direttoriale del 15.01.2013, è online da ormai qualche giorno il modello IVA 2013, relativo all’anno d’imposta appena concluso, il 2012. Dovrà essere utilizzato sia dai soggetti che intendono presentare la dichiarazione Iva autonoma (possibile dal 1° febbraio 2013), sia da coloro che preferiscono invece presentarla assieme all’Unico (c.d. unificata). In ogni caso il termine ultimo di presentazione è fissato al 30 settembre 2013.
Per saperne di più sulla novità del modello scarica la Circolare del Giorno n. 15 del 21.01.2013 "Modello IVa 2013, le novità".
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1) Soppressi i righi con aliquota 20%
Dato che l’aliquota Iva al 20% è rimasta in vigore fino al 17.09.2011 nel modello IVA 2013 sono stati soppressi i righi al quadro VE, sezione 2, e VF sezione 1, che contenevano i dati relativi alle operazioni assoggettate all’aliquota del 20%, sostituita ora dal 21%.
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2) Cessioni di fabbricati abitativi
Nel modello IVA 2013 al rigo VE34 - relativo alle operazioni con applicazione del reverse charge - il campo 5 è stato ridenominato “Cessioni di fabbricati”, al posto di “Cessioni di fabbricati strumentali” in quanto, a seguito delle modifiche del decreto crescita (art. 9 del D.l. 83/2012), il reverse charge è applicabile anche alle cessioni di immobili uso abitativo. Analogamente a quanto riportato nel quadro VE, anche nel quadro VJ è stata recepita la novità introdotta dal DL n. 83/2012, pertanto il rigo VJ14 prima chiamato “Acquisti di fabbricati strumentali”, è stato chiamato “Acquisti di fabbricati abitativi”.
Per saperne di più sulle nuove regole delle cessioni di immobili abitativi vai al nostro speciale "Immobili: le novità fiscali dopo il Decreto Sviluppo"
3) IVA per cassa
Dato che il 1° dicembre 2012 è entrato in vigore il nuovo regime dell’Iva per cassa (art. 32 bis del D.l. 83/2012), nel modello IVA 2013 è stato inserito, al rigo VE36 “Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi”, il nuovo campo 3 dove andranno indicate le operazioni effettuate dall’1.12.2012 secondo il regime dell’IVA per cassa. Allo stesso modo, al campo 3 del rigo VF19, riservato alle operazioni passive con esigibilità differita, andranno indicati gli acquisti annotati a partire dall’1.12.2012 per i quali la detrazione dell’Iva a credito è differita agli anni successivi.
Per saperne di più vai al nostro speciale "Iva per cassa, le regole per l'esercizio dell'opzione".
4) Rimborso credito Iva
Il quadro VR è stato soppresso, pertanto le indicazioni collegate con la richiesta di rimborso del credito IVA si trovano ora quadro VX, in particolare al rigo VX4 “Imposta di cui si richiede il rimborso”. Al rigo VX4 sono presenti i nuovi campi da 2 a 8, dove vanno riportati:
- al campo 2, l’importo da liquidare mediante procedura semplificata;
- al campo 3 la causale del rimborso;
- al campo 4 il possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione prioritaria del rimborso;
- al campo 5 la condizione di subappaltatore nel settore edile;
- al campo 6 l’attestazione di operatività;
- ai campi 7 e 8, l’attestazione di affidabilità e solvibilità per l’esonero dalla prestazione della garanzia (c.d. “contribuenti virtuosi”).
5) Opzioni
Il quadro VO è stato modificato per introdurre il nuovo rigo VO15 riservato a chi ha iniziato ad utilizzare il nuovo regime dell’Iva per cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012. La casella presente al campo 1 deve essere barrata da coloro che comunicano di aver optato per tale regime dal 1° dicembre 2012.
Sempre al quadro VO è stato introdotto il rigo VO33 riservato ai contribuenti che sarebbero entrati naturalmente dal 2012 nel nuovo regime dei minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) ma hanno preferito applicare:
- il regime ordinario (in questo caso va barrata la casella 1);
- il regime agevolato art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011(in questo caso va barrata la casella 2).
La stessa opzione può essere effettuata, barrando però la casella posta al rigo VO34, anche da coloro che, usciti dal vecchio regime dei minimi, sarebbero entrati naturalmente nel regime dei residuali (ex minimi) ex art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011, ma hanno preferito applicare dal 2012 il regime ordinario. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
È stato infine previsto il rigo VO35 riservato ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2008 e che pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi non vi hanno mai aderito, e hanno preferito utilizzare il regime ordinario. Dal 2012, essendo concluso il periodo triennale di applicazione obbligatoria del regime ordinario, tali soggetti hanno potuto utilizzare i nuovi regimi agevolati ex art. 27 commi 1,2, e 3 del D.l. 98/2011. Attraverso questa sezione del quadro VO tali soggetti comunicano di aver revocato l’adesione al regime ordinario a partire dal 2012, e di aver aderito ai nuovi regimi previsti dall’art. 27 commi 1,2, e 3 del D.l. 98/2011. Pertanto dovrà essere barrata:
- la casella 1 se si intende comunicare la revoca del regime ordinario e l’applicazione del nuovo regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011);
- la casella 2 se si intende comunicare la revoca del regime ordinario e l’applicazione del nuovo regime agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011).