È stato il Decreto “salva infrazioni” (D.l. 216/2012), poi recepito dalla Finanziaria 2013, a introdurre le nuove regole della fatturazione in vigore dal 1° gennaio 2013, che adeguano la legislazione italiana a quella Ue, come previsto dalla Direttiva comunitaria n. 2010/45. Si tratta di modifiche rilevanti al decreto Iva, che impattano direttamente sugli ordinari adempimenti dei contribuenti, e che richiedono pertanto un tempestivo allineamento dei sistemi gestionali che tenga conto dei nuovi obblighi che derivano dalle previsioni comunitarie.
Per un approfondimento sulla Finanziaria 2013 scarica la nostra CdG n. 5 del 08.01.2013
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1) Emissione di fattura anche senza territorialità
È diventato obbligatorio, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, emettere fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità (sulla base degli articoli da 7 a 7-septies del D.p.R. 633/72), e quindi per questo territorialmente non soggette ad Iva. In questi casi al posto di indicare l’ammontare dell’imposta, vanno riportate le seguenti diciture:
- “inversione contabile” se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori in un altro stato UE (per rilevare che l’Iva non è dovuta in Italia ma nello stato del committente/cessionario);
- “operazione non soggetta” se effettuate fuori dall’Ue, indipendentemente dallo status del committente/cessionario (per rilevare che l’operazione non è soggetta ad Iva né in Italia né in un altro Paese Ue).
L’ampliamento dell’obbligo di fatturazione produce effetti anche sul piano del Volume d’affari (art. 20 del D.p.R. 633/72), che include ora tutte le operazioni non territoriali. Non risulta toccato, invece, da questa modifica il plafond, per il suo calcolo infatti la norma non considera le operazioni non territoriali.
2) Nuovo contenuto per la fattura
Diventa obbligatorio indicare in fattura:
- per le cessioni o prestazioni nei confronti dei soggetti passivi, il numero di partita IVA dell’acquirente/committente nazionale o numero di identificazione Iva se il soggetto è stabilito in un altro Stato Ue;
- per le cessioni o prestazioni nei confronti dei privati, il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce quale consumatore finale (necessario anche in vista del nuovo elenco clienti e fornitori o spesometro).
3) Nuova modalità di numerazione
È stata modificata la modalità di numerazione della fattura: dal confronto tra la vecchia e la nuova disciplina emerge che non è più prevista la numerazione “per anno solare”. In altre parole non è più possibile ricominciare ogni anno con la numerazione dal numero 1 in quanto non sembra più possibile che 2 fatture abbiano il medesimo numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi. Le alternative per il contribuente sembrerebbero essere queste:
- continuare con la numerazione del 2012 (per cui se l’ultima fattura del 2012 era ad esempio la numero 109, la prima fattura del 2013 sarà la 110);
- ricominciare nel 2013 con la numerazione da 1, aggiungendo però l’anno di emissione (ad esempio 1-2013, oppure 2013-1 ecc …). In questo modo si eviterebbero numeri troppo lunghi.
In merito si auspicano tempestivi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: con la Risoluzione n. 1/E dell'11.1.2013 l'Agenzia delle Entrate ha indicato le corrette modalità di numerazione a partire dal 1° gennaio 2013, tra cui resta confermato il vecchio metodo solare. Per saperne di più vai al nostro speciale aggiornato dell'11.1.2013 "Fattura, possibile numerarla con il vecchio metodo solare", dove troverai un ilnk per scaricare gratuitamente la nostra Circolare del Giorno n. 8 dell'11.1.2013 che affronta in maniera più approfondita questa tematica.
4) La fattura semplificata
Con il nuovo art. 21-bis è stata introdotta la figura della “fattura semplificata”, dotata di un contenuto ristretto, ma limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.
La fattura semplificata non può essere utilizzata per le cessioni intracomunitarie, né per le operazioni extraterritoriali nei confronti di soggetti passivi che siano debitori d’imposta in altri Stati dell’UE.
Tra le agevolazioni più importanti si segnalano queste:
- la possibilità, in caso di cessionario o committente stabilito in Italia, di riportare come dati del cessionario/committente solo il codice fiscale o la partita Iva;
- rispetto alla fattura ordinaria che richiede di indicare la natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati, nella fattura semplificata basta indicare in modo più generico l’oggetto dell’operazione;
- anziché imponibile e imposta basta indicare il corrispettivo e i dati per calcolare l’Iva.